I danni da illegittima segnalazione in centrale rischi

02 Febbraio 2017

Le indebite segnalazioni "a sofferenza" alla Centrale Rischi di Banca d'Italia incidono gravemente sull'immagine di imprese e società, compromettendone l'accesso al credito e producendo talora effetti irreversibili. La conseguente tutela risarcitoria, patrimoniale e non, richiede puntualità e accuratezza, perché spesso le carenze assertive sono il principale ostacolo giuridico al riconoscimento del danno, che alcuni ipotizzano in re ipsa. Vi è necessità di chiarezza al riguardo, sicché vengono individuati i contorni della tutela concedibile e lo "stato dell'arte" in giurisprudenza.
Segnalazioni illegittime

Va premesso che un'accurata disamina delle condizioni che impongono le segnalazioni alla Centrale dei rischi, da condursi attualmente sulla base della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, aggiornata da ultimo al 30 giugno 2016 (quindicesimo aggiornamento), presuppone precise competenze finanziarie e contabili, prima che giuridiche.

Viene dunque condivisa la nitida quadripartizione delineata da attenta dottrina con riguardo al genus crediti deteriorati. Vanno anzitutto distinti, secondo una scala di progressiva gravità, i crediti scaduti (da almeno 90 giorni) e quelli “ristrutturati”, in rapporto ai quali cioè la banca accetta di modificare a favore del cliente le originarie condizioni (ad es. sotto il profilo del termine di scadenza o riduzione degli interessi). Seguono i crediti “incagliati”, come tali rivelatori di un'incapacità patrimoniale temporanea e reversibile in tempi congrui, e infine, all'apice del livello di gravità, quelli “in sofferenza”.

Nell'esperienza giurisprudenziale si riscontrano anzitutto errori per i quali il rilievo di illegittimità della segnalazione è automatico e prescinde da aspetti discrezionali: così, ad esempio, per l'erronea attribuzione dell'esposizione creditizia a causa di omonimia, o l'indicazione dell'esposizione creditizia per un importo maggiore rispetto alla linea di credito accordata ovvero ancora l'errata classificazione della linea di credito concessa in relazione alla classificazione dei fidi secondo il livello di rischio (per un'esaustiva catalogazione, cfr. LENOCI e PEOLA, Nuova Centrale dei Rischi, Milano, 2012, 161 ss.). Può dunque accadere che taluno venga segnalato pur senza avere alcun debito, solo per scambio di persona, cosicché il difetto di presupposto per l'iscrizione risulta ictu oculi.

Oppure l'entità del debito è superiore al dovuto perché la banca ha illecitamente addebitato in conto interessi anatocistici trimestrali, ovvero usurari, o commissioni di massimo scoperto mancanti di base negoziale, o oltre commissioni e spese non dovute perché estranee a qualsiasi valida pattuizione. In tal caso vi è una sorta di illegittimità derivata, poiché il debito oggetto di segnalazione è quello effettivamente risultante ex actis, solo che il calcolo relativo racchiude un'illiceità.

Vi è poi, come anticipato, l'imputazione al soggetto interessato di una posizione “a sofferenza” sulla base di una valutazione discrezionale che tipicamente comporta contestazioni del giudizio valutativo.

Come indicato nella Circolare al cap. II, sez. 3, par. 9, «nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore».

A tale riguardo, come icasticamente evidenziato dalla Cassazione, la nozione di insolvenza rilevante per la segnalazione di un credito “in sofferenza”, quale si ricava dalle Istruzioni della Banca d'Italia, è «levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare». Si tratta di una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza però alcun riferimento al concetto di incapienza o di definitiva irrecuperabilità (per tutte, Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26361). È dunque illegittima la segnalazione di una posizione “in sofferenza” che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento; si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609, seguita conformemente da Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2913).

Illegittimità procedurali

Ai sensi dell'art. 125, comma 3, d. lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario), «i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina»; dunque la norma sancisce l'obbligo degli intermediari di informare il cliente in merito alla prima segnalazione negativa relativa a rapporti di credito al consumo effettuata presso qualsiasi centrale rischi, di natura pubblica ovvero privata.

Similmente, secondo le Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia gli intermediari partecipanti al servizio della Centrale Rischi «devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che segnalano a sofferenza» (Circolare n. 139/1991, cap. II, sez. 2, par. 1.5).

Pertanto, avuto riguardo alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, l'obbligo di informativa circa le segnalazioni “a sofferenza” riguarda tutti i clienti, mentre per le altre segnalazioni pregiudizievoli è necessario che il rapporto sia riconducibile al credito ai consumatori ex art. 122 T.U.B.

In ragione della ratio dell'obbligo relativo, l'informativa dev'essere completa, chiara e tempestiva, cosicché il cliente possa rendersi conto nitidamente del pericolo che corre quanto ad accesso e mantenimento del credito. In particolare, l'informazione va data preventivamente, così da permettere all'interessato la valutazione delle possibili iniziative idonee a evitare la segnalazione pregiudizievole. Il chiarimento si impone perché solo l'art. 125, comma 3, d. lgs. n. 385/1993 e non anche la normativa regolamentare utilizza l'avverbio “preventivamente”. D'altronde sarebbe irragionevole discriminare le fattispecie a seconda che venga in gioco o meno la figura del consumatore, alla luce della ratio cit., evidentemente unitaria (così, condivisibilmente, FRIGENI, Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell'interessato: profili evolutivi, in Banca borsa tit. cred., 2013, 4, 365 ss.).

A tale conclusione deve pervenirsi anche sul piano esegetico, poiché l'interpretazione sia letterale sia logica della locuzione contenuta nelle Istruzioni non esclude affatto che l'informativa debba precedere la segnalazione.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità risarcitoria da segnalazione illegittima può avere anzitutto titolo contrattuale, poiché la raccolta e trasmissione dei dati da parte dell'intermediario è fatta con riguardo alla posizione del suo cliente, nel quadro di un rapporto contrattuale. E tipicamente le segnalazioni illegittime presuppongono la violazione del principio di buona fede e correttezza che deve sempre connotare l'attuazione dei rapporti negoziali.

All'intermediario può allora ascriversi per esempio la violazione degli obblighi di accertamento preventivo che, in applicazione della regola generale ricavabile dagli artt. 1175 e 1375 c.c., devono integrare il contenuto del rapporto contrattuale col cliente sul piano della buona fede oggettiva in sede esecutiva.

Esemplare al riguardo la fattispecie esaminata dalla suprema Corte, che ha affermato l'illegittimità di una segnalazione fondata soprattutto sul rilievo che i bilanci della società segnalata erano in perdita da diversi anni e quest'ultima aveva esposizioni nei confronti di altre banche. La condotta della banca autrice della segnalazione è stata ritenuta imprudente e negligente, non essendosi considerato che il valore di attrezzature e materiali dell'impresa superava l'entità del credito bancario, non risultavano esecuzioni forzate o protesti per assegni e cambiali e inoltre la banca disponeva di garanzie tali per cui il debito, seppur contestato giudizialmente, era stato estinto dai garanti. In particolare, la violazione ascrivibile alla banca aveva carattere omissivo ed era colpevole sotto il triplice profilo della mancanza di avvedutezza, imprudenza e imperizia. Essa avrebbe dovuto avvalersi del sistema informativo della Centrale dei rischi per conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza (ad es. revoca di affidamenti ed emissione di decreti ingiuntivi); e avrebbe potuto accertare l'eventuale sussistenza di altri dati rivelatori dell'insolvenza, come l'effettività di azioni di recupero di crediti, pignoramenti, azioni esecutive e protesti (Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626, in Danno e resp., 2011, 3, 285 ss., con nota di Trovato).

In breve, la raccolta e trasmissione dei dati da parte dell'intermediario non può mai prescindere dal rispetto del principio di buona fede e correttezza nell'ambito dei rapporti bancari, il cui contenuto ricomprende necessariamente quei doveri di protezione che sono espressione della portata integrativa della buona fede (per tutti, FRIGENI, Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell'interessato: profili evolutivi, cit., 2).

Ancora, la segnalazione in assenza dei presupposti di fatto costituisce anzitutto inadempimento contrattuale rilevante sul piano della buona fede oggettiva, per violazione del dovere di solidarietà inerente al rapporto contrattuale, in forza del quale ciascun contraente è tenuto a non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni dell'altro (così Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2011, n. 23033, che ha affermato la responsabilità della banca mutuante per aver operato una segnalazione illegittima a una centrale rischi privata (C.R.I.F.); e ciò perché l'inadempimento ascritto alla mutuataria era solo apparente e conseguenza di un disguido non imputabile a quest'ultima).

Pertanto, il canone della buona fede impone accuratezza e precisione dell'analisi dei presupposti fattuali ed economici rilevanti, dovendosi contemperare l'esigenza di contenimento del rischio creditizio con quella di tutela dei diritti del soggetto segnalato. Perciò il Tribunale di Milano ha correttamente sottolineato che la segnalazione “a sofferenza”, diversamente da altre segnalazioni di carattere automatico, proprio per il margine di discrezionalità che la connota esige dall'intermediario una verifica particolarmente attenta e scrupolosa della situazione di fatto (Trib. Milano, 28 agosto 2014). Per contro, va altresì salvaguardata l'esigenza di tempestività nelle segnalazioni, che non possono pervenire utilmente quando già sussista una vera e propria insolvenza, con effetti dunque irreversibili (SANGIOVANNI, Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile, cit., 256).

In breve, è innegabilmente a rischio la posizione della banca quanto a possibile responsabilità civile, poiché spesso l'accurata analisi delle più complesse situazioni finanziarie è difficile e richiede molto tempo.

Responsabilità aquiliana

Sul piano interpretativo, la responsabilità da false ed erronee segnalazioni alla Centrale viene solitamente ricondotta all'area del danno da informazioni inesatte. Oltre ai profili contrattuali già visti, vi è senz'altro un ambito di tutela propriamente aquiliana, riconosciuta anzitutto dalle (autorevoli) posizioni dottrinali che includono tra le fattispecie di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. le ipotesi di informazioni inesatte cui segua la lesione del diritto all'integrità del patrimonio.

Esemplare il caso dell'informazione inesatta data da una banca al suo cliente sul conto di altro cliente, con induzione del primo a contrarre e successivo inadempimento. Basti pensare, su questo piano, alla tipica attitudine della segnalazione erronea a dissuadere dal contrarre gli operatori economici che, così facendo, possono ben cagionare un danno patrimoniale al soggetto erroneamente segnalato, per la cui organizzazione economica magari quel contratto era essenziale.

Va inoltre dedotto questo titolo di responsabilità quando un soggetto, che non è cliente dell'intermediario, si veda segnalato per un errore identificativo della persona.

Pertanto, sia in sede giurisprudenziale sia in sede di A.B.F. di regola viene riconosciuto il cumulo delle responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale.

Danno patrimoniale: esempi

Dall'analisi della giurisprudenza di merito emerge una statistica piuttosto bassa di condanne risarcitorie per danno patrimoniale. Spesso l'affermazione generale circa la ricorrenza del nesso eziologico tra segnalazione indebita e incisione degli affari economici (bancari e non) non è seguita dalla relativa condanna risarcitoria; e ciò tipicamente per l'impossibilità di quantificare adeguatamente la perdita patrimoniale, anche su base equitativa, a causa soprattutto della genericità e vaghezza dell'attività assertiva sul punto. Pare insomma che l'ostacolo principale riguardi l'insufficiente specificità delle allegazioni, cosicché viene disattesa anche la sollecitazione a disporre una c.t.u. contabile, sul (condivisibile) presupposto che la valutazione tecnica deve pur sempre innestarsi in un quadro fattuale descritto con precisione.

Di danno patrimoniale può parlarsi ad esempio quando la revoca degli affidamenti bancari causata dalla segnalazione obblighi l'interessato in crisi di liquidità a smobilizzare precocemente dei titoli, fondi d'investimento o comunque valori mobiliari la cui redditività era garantita solo nel lungo periodo.

E ancora, si pensi alle imprese il cui trend commerciale o produttivo presuppone un costante affidamento bancario, che di regola viene revocato a fronte della segnalazione di una appostazione “a sofferenza”. Può accadere dunque che l'immediata mancanza di liquidità impedisca di concludere un affare magari già ben delineato, e per il quale la previsione di guadagno è ragionevolmente plausibile secondo criteri probabilistici.

Oppure, con specifico riferimento a un'attività industriale il cui ordinario svolgimento non possa prescindere dagli affidamenti bancari (ad es. per la fornitura di materie prime molto costose), la revoca di questi può interrompere per un certo periodo il flusso produttivo. In tal caso un buon parametro per la stima del danno potrebbe essere la media mensile del reddito valutato per un certo numero di mesi prima dell'evento, cosicché, individuato il guadagno mensile si moltiplica lo stesso per il numero di mesi in cui l'impresa è rimasta paralizzata dall'imprevista revoca degli affidamenti bancari.

Il decremento patrimoniale può anche tradursi nei maggiori oneri dovuti per un certo affidamento a causa dell'attribuzione di una classe di merito creditizio inferiore a quella che sarebbe spettata senza la segnalazione. Peraltro quando la segnalazione non impedisce l'accesso al credito ma comporta solo maggiori oneri, accade che il cliente si renda conto della segnalazione solo dopo molto tempo, dopo aver avuto copia della posizione di rischio risultante nelle centrali (condivisibilmente, FRIGENI, Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell'interessato: profili evolutivi, cit., nota 64).

Danno non patrimoniale

L'accertamento del carattere indebito della segnalazione pregiudizievole giustifica pacificamente la risarcibilità del danno non patrimoniale sia ai sensi dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, detto Codice privacy), sia perché vengono compromessi valori inerenti alla persona (onore, reputazione individuale, considerazione sociale ecc.) di rango primario e come tali protetti a livello costituzionale (art. 2 Cost.).

Come costantemente ricordato dalla suprema Corte, l'illegittima segnalazione produce un danno non patrimoniale tanto alla persona fisica quanto alla persona giuridica interessata. Vi è infatti una compromissione dei valori della reputazione e dell'onore, riferibili anche agli enti collettivi che pure sono titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost. Pertanto, in caso di incisione di una situazione giuridica dell'ente equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, deve procedersi alla conseguente “riparazione” – così testualmente in motivazione, per rimarcare il profilo non patrimoniale – del danno su base equitativa ex art. 1226 c.c. (per tutte, Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609, in Danno e Resp., 2015, 1, 84 ss.).

L'illegittimità della segnalazione di per sé getta discredito sull'impresa interessata, ingenerando una presunzione di scarso affidamento della stessa e connotando come rischiosi gli affidamenti già concessi; ciò che giustifica la liquidazione con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., pacificamente ammissibile quando l'istruzione probatoria non consenta di pervenire alla quantificazione di un danno del quale sia però certa l'esistenza (Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626, in Danno e resp., 2011, 3, 285 ss., con nota di Trovato).

Devono comunque distinguersi le segnalazioni inerenti all'insolvibilità del cliente – pacificamente lesive della reputazione – da quelle a contenuto informativo (da cui per es. si ricava semplicemente l'esposizione del cliente), come tali inidonee a comprometterla. Oppure si pensi, avendo riguardo alla casistica dell'A.B.F., all'indebita segnalazione di un soggetto come garante, all'erronea indicazione della somma accordata ovvero all'erronea segnalazione di un rapporto creditizio mai perfezionatosi.

Quanto all'aspetto probatorio, la giurisprudenza di legittimità continua a negare che il danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona come quello alla reputazione possa ritenersi in re ipsa; e ribadisce trattarsi di un “danno conseguenza”, che come tale va allegato e provato (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord., 24 settembre 2013, n. 21865).

Con specifico riguardo all'illegittimità della segnalazione alla Centrale di una “posizione di sofferenza”, non può dirsi automaticamente realizzata una lesione dell'immagine della persona fisica interessata, secondo la dinamica del danno in re ipsa; il risarcimento postula pur sempre l'allegazione degli elementi idonei a dimostrare, tipicamente su base presuntiva, il danno da risarcire (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2015, n. 4443).

Anche diversi giudici di merito si attestano su questa linea dogmaticamente più rigorosa, precisando correttamente che la liquidazione del danno in via equitativa semplicemente solleva l'interessato dall'onere di provare esattamente il quantum risarcibile, ma non incide affatto su quello di allegare e dimostrare gli specifici pregiudizi subiti; ad esempio il Tribunale di Torino ha ritenuto giustamente implausibile, in difetto di prova specifica, il pregiudizio per un soggetto già da tempo segnalato a sofferenza da altri istituti di credito e comunque in situazione di extrafido con banche distinte (Trib. Torino, 2 luglio 2015).

Altra giurisprudenza di merito, al contrario, ricollega alla violazione dell'intermediario con conseguente illegittimità della segnalazione un danno in re ipsa sotto il profilo della reputazione personale e commerciale, la cui compromissione costituirebbe pertanto una conseguenza automatica (così ad es. Trib. Firenze, 10 aprile 2014, che ha istituito un nesso causale diretto e automatico tra percezione esterna dell'inaffidabilità finanziaria e lesione di immagine, buon nome e onore; Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 1 ss.; sulla stessa linea, con riferimento alla compromissione di immagine e reputazione commerciale, Trib. Milano, 17 marzo 2004, in Banca borsa e tit. cred., 2004, II, 528).

In verità, al di là delle formule definitorie sul carattere in re ipsa o meno del danno, ciò che davvero rileva è ancora una volta l'adeguata specificità e precisione dell'allegazione dei fatti rilevanti. In questo campo – e molto più spesso di quanto si ritenga – ‘prova regina' è quella presuntiva, sicché la concessione della tutela risarcitoria dipende principalmente dalla plausibilità logica e statistica del ragionamento inferenziale sottoposto all'analisi del giudice.

E comunque potrebbe forse distinguersi tra danno alla reputazione personale, a prescindere cioè dalla posizione economica e professionale, e danno alla reputazione commerciale o economica; perché nel primo caso, a fronte di un'ingiustificata segnalazione “a sofferenza” può plausibilmente affermarsi che la percezione del valore-persona viene sempre in qualche modo incrinata. Mentre invece la reputazione commerciale si ricollega più strettamente all'attività svolta, e non è detto che la percezione del soggetto nella qualità di imprenditore venga automaticamente alterata (cfr. FACCI, in Resp. civ., 2012, 6, che riconduce a questa tematica la distinzione di matrice giurisprudenziale in tema di illegittima levata di protesto).

Anche la disamina del contenzioso davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario mostra che sul tema degli oneri probatori le posizioni non sono sempre costanti e coerenti. Più spesso la lesione della reputazione personale viene trattata alla stregua di un fatto notorio, che dunque esime dall'onere probatorio. Ma diverse volte se ne richiede pur sempre la prova, tipicamente presuntiva. In particolare, l'esigenza probatoria ricorre quando l'illegittimità della segnalazione dipenda esclusivamente da ragioni procedurali (ad es. per violazione dell'obbligo di informazione preventiva), essendo veritiera ‘nella sostanza', cosicché la reputazione commerciale poteva dirsi di fatto già compromessa dal pessimo assetto patrimoniale. Ancora, l'onere probatorio va assolto con accuratezza quando l'illegittima classificazione ‘a sofferenza' sia soltanto l'esito ultimo di un pregressa, pacifica condizione di difficoltà finanziaria, ovvero di una reiterata morosità apertamente nota.

Criteri di stima del danno non patrimoniale

Dall'analisi della giurisprudenza di merito emerge la sostanziale impossibilità di individuare una qualche coerenza nella stima del danno non patrimoniale; se da un lato vi è una certa omogeneità nella determinazione dei parametri risarcitori, dall'altro però le decisioni sul quantum appaiono spesso imprevedibili e logicamente scollegate tra di loro.

Tra i parametri utilizzati in giurisprudenza, ma anche in seno all'A.B.F., per la quantificazione del danno non patrimoniale rilevano tipicamente l'entità della somma per cui la segnalazione è avvenuta, la durata della segnalazione illegittima, il volume d'affari della società interessata e il tipo di attività imprenditoriale concretamente svolta.

Spesso infatti il danno viene fatto coincidere con la misura della somma oggetto della segnalazione illegittima; e così ad es. il Tribunale di Modena ha quantificato il danno – in concreto € 2900,00 – in misura pari al debito erroneamente segnalato; si trattava di 14 rate mensili di € 209,00 per un finanziamento, e l'arco temporale della rateazione coincideva col periodo di durata della segnalazione illegittima (Trib. Modena, sez. I, 20 marzo 2012, in Resp. Civ., 2012, 6).

Altrettanto spesso, al contrario, si dà prevalente rilievo al tempo di protrazione della segnalazione illegittima, prescindendo radicalmente dalla correlazione danno/importo segnalato; e così ad es. il Tribunale di Firenze ha stimato in € 10.000,00 il danno da lesione della reputazione per la segnalazione “a sofferenza” dell'importo di € 427.775,00 protrattasi ingiustificatamente per un anno e quattro mesi (Trib. Firenze, 10 aprile 2014).

Può assurgere a criterio di riferimento addirittura la misura del credito conclusivamente spettante a favore di chi in Centrale risultava ingiustificatamente indebitato nei confronti della banca. Difatti il Tribunale di Padova ha quantificato il danno non patrimoniale nella misura del doppio della somma conclusivamente riconosciuta a credito nel rapporto con la banca, a causa dell'applicazione indebita di interessi anatocistici e usurari; in concreto, ha risarcito a tale titolo un danno di € 229.234,00, dopo aver accertato un credito attoreo verso la banca di € 114.617,00 (Trib. Padova, 9 marzo 2016).

In conclusione

Come icasticamente ricordato in sede interpretativa (LENOCI, PEOLA, Nuova Centrale dei Rischi, cit., 161 ss.), l'informativa ricavabile dall'archivio della Centrale dei rischi di Banca d'Italia costituisce l'insostituibile biglietto da visita dell'impresa. Che parla molto più chiaramente di bilancio d'esercizio e dichiarazione dei redditi, poiché gli automatismi e la continuità temporale che connotano le informazioni danno vita a una rappresentazione dinamica dell'attività economico-finanziaria. Se bilancio e dichiarazione valgono come due ‘fotografie' annuali dell'impresa, il sistema informativo della C.R. si atteggia invece a vero e proprio filmato dell'impresa; una nitida rappresentazione dell'indebitamento della clientela di banche e intermediari finanziari, sempre dettagliata e costantemente aggiornata.

Guida all'approfondimento

FRIGENI, Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell'interessato: profili evolutivi, in Banca borsa tit. cred., 2013, 4, 365 ss.;

GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2015, 720 ss.;

LENOCI, PEOLA, Nuova Centrale dei Rischi, cit., 161 ss.;

SANGIOVANNI, Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile, in Danno e resp., 2013, 3, 250 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario