Indennizzo diretto possibile anche se una terza auto è coinvolta nel sinistro

Redazione Scientifica
02 Marzo 2017

La procedura di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. è ammissibile anche in caso di collisione che abbia coinvolto più di due veicoli, salvo che anche il terzo veicolo sia responsabile del danno.

IL CASO Una donna, danneggiata a seguito di un sinistro stradale , si rivolge al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice dalla proprietaria dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, oltre al riconoscimento della responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro. Il Giudice di Pace, nel dichiarare improponibile la domanda attorea, accerta il concorso di responsabilità dell'attrice nella misura del 70%, condannandola in solido con la sua compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti dalla convenuta e dal conducente della vettura di sua proprietà. Il Tribunale di Taranto conferma la decisione di prime cure. La donna si rivolge ora alla Suprema corte, affidando il ricorso ad un unico motivo, contestando l'erronea inapplicazione dell'art. 149 cod. ass., sul mero presupposto che nel sinistro era rimasta coinvolta una terza vettura. La donna contesta inoltre la percentuale di responsabilità attribuitele.

AMMISSIBILE IL COINVOLGIMENTO DI UN TERZO VEICOLO NEL SINISTRO La Cassazione accoglie in parte il motivo di ricorso, e dichiara con ordinanza , che la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 cod. ass. è ammissibile anche qualora la collisione veda coinvolti più di due veicoli, salvo che sia rinvenibile una percentuale di responsabilità in capo anche al conducente del terzo veicolo. La cornice normativa di tale affermazione è rinvenibile nell'art. 1, comma 1, lett. d), d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, emanato ai sensi dell'art. 150 cod. ass., il quale prevede che la procedura di risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale non sia applicabile solo nel caso in cui vi sia coinvolgimento di altri veicoli responsabili, oltre ai due veicoli a motore indentificati e assicurati per la RC obbligatoria.

VOLONTÀ DI SEMPLIFICAZIONE La ratio di tale disciplina risiede nell'art. 149 cod. ass., introduttivo nel nostro ordinamento della procedura dell'indennizzo diretto che, nel rispondere ad esigenze di semplificazione, garantisce una liquidazione del risarcimento nel caso di sinistri stradali in cui siano rinvenibili esclusivamente danni a cose e/o lievi danni alle persone. Ai fini del risarcimento, il danneggiato potrà rivolgersi, quindi, alla sua compagnia di assicurazione che gestirà la pratica anche per conto della compagnia della controparte responsabile, regolandone poi i rapporti mediante una stanza di compensazione. È chiaro, quindi, comprendere come tale meccanismo di rappresentanza e compensazione sia da escludere nel caso in cui, a causa del coinvolgimento di altri veicoli responsabili, sia coinvolta una terza compagnia assicurativa.

Non avendo il Tribunale accertato in alcun modo la responsabilità del terzo veicolo coinvolto nel sinistro stradale, ma essendosi limitata a dichiarare improponibile la domanda per la mera presenza di un ulteriore veicolo, la Suprema Corte non può che cassare la sentenza e inviarla nuovamente al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, che dovrà riesaminare il caso alla luce del seguente principio di diritto:

«La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 cod. ass. è ammissibile anche nel caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione delle sole ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno»

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