Distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività

Redazione Scientifica
18 Agosto 2017

Il giudizio di pericolosità deve essere espresso non alla luce dell'evento dannoso concretamente verificatosi, ma secondo una valutazione da compiersi in base a nozioni di comune esperienza.

La distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività comporta un accertamento di fatto, perché, nel primo caso, si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell'operatore e, nel secondo caso, la natura dell'attività o il grado di efficienza dei mezzi utilizzati: il giudizio di pericolosità deve inoltre essere espresso non già alla luce dell'evento dannoso concretamente verificatosi, ma secondo una valutazione da compiersi in base sia a nozioni di comune esperienza, che all'esercizio in concreto dell'attività. (Nella specie, la Corte ha respinto la domanda dell'appellante che deduceva l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2050 c.c., sul rilievo che il sinistro occorso quando venne investito da un muletto mentre si trovava all'interno di un capannone destinato all'attività produttiva della Società in bonis, doveva ricondurre all'esercizio di attività pericolosa).

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