Il decreto cd. P.A. è legge. Esteso l’obbligo di assicurazione in materia sanitaria e nuova procedura per il risarcimento del danno da emotrasfusione infetta o da vaccinazioni obbligatorie
02 Settembre 2014
A seguito della conversione del decreto P.A. (D.L. n. 90 del 2014) in legge 11 agosto 2014, n. 114 (pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014) sono stati introdotti provvedimenti finalizzati alla semplificazione, trasparenza amministrativa e efficienza degli uffici giudiziari. Tra le novità apportate dal decreto-legge n. 90 del 2014, in vigore dal 25 giugno 2014, troviamo l'allargamento dell'obbligo di assicurazione anche alle Aziende del SSN ed alle strutture private o accreditate e la norma concernente la “procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie”.
Assicurazione obbligatoria in materia sanitaria. Con l'introduzione dell'art. 27, comma 1-bis il governo stabilisce che per: - ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN) - ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN - ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi vi è l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Si specifica inoltre che dall'attuazione del provvedimento “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Risarcimento per danno da trasfusione infetta. Con la conversione del decreto PA (d.l. n. 90 del 2014) il governo dopo l'art. 27 ha inserito l'art. 27-bis «procedure per ristorare i soggetti danneggiati da emotrasfusione con sangue infetto da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione obbligatorie». La Legge di conversione l. n. 114/23014 prevede di ristorare, con una somma una tantum, i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alle transazioni, ovvero i loro aventi causa, qualora l'istante sia deceduto secondo il seguente schema:
Il dettato normativo, al comma 2, precisa che l'accesso alla nuova procedura è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione delle somme di cui al punto 1 è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. Infine, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis prosegue la procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per i soggetti che non intendono avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione; in tal caso si applicano i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al comma 1. |