La responsabilità dell’A.s.l. in caso di responsabilità della struttura privata in regime di convenzione
02 Dicembre 2014
Quando e in quali termini si può affermare od escludere la responsabilità della A.s.l. nel caso di responsabilità medica di una clinica privata convenzionata A.s.l.?
Occorre distinguere tra la responsabilità del medico che rende la sua prestazione professionale presso la clinica privata convenzionata con l'A.s.l. e la responsabilità della struttura privata: qualora il professionista si avvalga della struttura privata (clinica) per operare al suo interno ma sia dipendente di un'A.s.l. è garantito dalla struttura pubblica di appartenenza che di conseguenza risponde del suo operato; sul piano processuale il paziente danneggiato può evocare in giudizio il medico, la struttura privata e l'Asl di appartenenza del professionista (cfr., per un'indiretta conferma, Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 36502, in Cass. pen., 2010, 288, la quale esclude la responsabilità dell'A.s.l. per i danni cagionati al paziente da parte del medico, ove non ricorra un rapporto d'immedesimazione organica, né di ausiliarietà tra quest'ultimo e l'A.s.l., allorché il suddetto medico sia dipendente della struttura privata convenzionata). L'A.s.l. dunque è responsabile direttamente dell'operato del suo dipendente anche qualora quest'ultimo fornisca la sua prestazione in una sede privata: infatti, su tale prestazione l'A.s.l. percepisce una quota del relativo compenso professionale (regime extra moenia). |