L’obbligo assicurativo per il professionista

Redazione Scientifica
04 Aprile 2014

Il mondo delle professioni è stato coinvolto di recente dagli effetti della importante novità normativa contenuta nel decreto n. 138 del 2011 e nel D.P.R. n. 137 del 2012, che hanno istituito l'obbligo di contrarre polizze a garanzia dei danno arrecato nell'esercizio della propria attività. Tale obbligo era stato posto con decorrenza 15 agosto 2013 per tutte le categorie professionali.Un emendamento approvato dalla Commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera, in sede di conversione del D.l. Fare (D.l. 69/2013), ha ora stabilito la proroga di un anno per l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa dei professionisti per garantire i clienti dai rischi dell'attività. Il termine è stato spostato di un anno portandolo dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014.

Sul mondo delle professioni sta per riversarsi l'effetto della importante novità normativa contenuta nel decreto n. 138 del 2011 e nel D.P.R. n.137 del 2012, che hanno istituito l'obbligo di contrarre polizze a garanzia dei danno arrecato

nell'esercizio della propria attività. Tale obbligo è attualmente posto con decorrenza 15 agosto 2013 per tutte le categorie professionali.

Un emendamento in sede di conversione del D.L. “Fare” appena approvato ha ora posticipato tale obbligo al 15 agosto 2014.

La norma impone a chi svolga una attività libero professionale organizzata di adeguate coperture a salvaguardia del proprio patrimonio ed a garanzia del soddisfacimento delle pretese risarcitorie che dovessero avanzare i clienti che si ritengano danneggiati dall'operato del professionista incaricato.

Le professioni tecniche sono state nel recente passato fatte oggetto di un crescente numero di controversie giudiziali e col tempo si è affinata una disciplina giuridica che regola la colpa per inadempimento e per l'omissione da parte del professionista delle migliori pratiche idonee a soddisfare le esigenze della clientela.

In linea generale, per i giudici chiamati a valutare la colpa di un professionista, vale la regola che nel contratto d'opera professionale vada

garantito al cliente non già il raggiungimento comunque del risultato auspicato, bensì l'adozione della dovuta diligenza per conseguirlo.

I giudici quindi devono compiere una valutazione tecnica circa la idoneità della prestazione svolta a soddisfare l'interesse del cliente, per poter ritenere che l'incarico professionale sia stato eseguito a regola d'arte.

Un medico, ad esempio, non può essere tenuto a garantire la guarigione del paziente, né un mediatore può assicurare al cliente che l'affare che si è assunto l'onere di promuovere venga effettivamente concluso.

Se questa è la regola generale della prevalenza della così detta “obbligazioni di mezzi”, in alcuni settori professionali negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva evoluzione della giurisprudenza verso una maggiore severità nella valutazione della condotta del professionista, spostando l'ago della bilancia verso una vera e propria censura per il mancato raggiungimento del “risultato”.

Quale che sia l'orientamento della magistratura in ordine alla diligenza richiesta nell'esercizio della particolare professione,

ben si spiega l'esigenza che il legislatore ha avuto come riferimento, e cioè

che il professionista oggi si doti di valide ed efficaci coperture assicurative (anche prescindendo dall'onere di legge di imminente introduzione) sia per la tutela del patrimonio che potrebbe essere aggredito da istanze risarcitorie del cliente insoddisfatto, sia anche per potersi permettere, con le polizze di “tutela legale”, le adeguate difese (legali e tecniche) nelle vertenze che lo vedessero contrapposto al cliente insoddisfatto.

Resta da dire che la legge non impone dei requisiti minimi obbligatori per la stipula delle polizze (durata, massimali, regime esclusioni, claims made eccetera), né pone un obbligo a contrarre contrapposto in capo alle imprese di assicurazione, con ciò di fatto rendendo l'obbligo assai sbilanciato in capo al professionista stesso, esposto alle fluttuazioni del mercato assicurativo, spesso condizionato da fattori esterni alla reale dimensione del rischio da assumere.

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