L’amicizia su Facebook non basta a provare il rapporto stabile e duraturo con il nipote
05 Aprile 2017
IL CASO Un motociclista decede a seguito di un incidente stradale; la colpa del sinistro viene attribuita all'imputata, che sceglie il rito abbreviato. Il GUP la condanna e provvede alle statuizioni civili disponendo una provvisionale per ciascuna delle parti ma la Corte d'Appello riforma la sentenza di condanna, eliminando le statuizioni civili. Due zii del giovane centauro, che si erano costituiti parte civile, ricorrono ora in Cassazione.
DIRITTO AL RISARCIMENTO IURE SUCCESSIONIS O IURE PROPRIO IN SEDE PENALE La Corte precisa anzitutto che, secondo l'art. 74 c.p.p., l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p., può essere esercitata dal soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero dai suoi successori universali, distinguendo il diritto al risarcimento iure proprio della vittima diretta del reato dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta ai successori universali qualora il patrimonio della vittima abbia subito una perdita patrimoniale in conseguenza del reato. Pertanto, chiarisce la Corte, i successibili che non siano anche eredi non possono agire iure successionis ma non si esclude la possibilità di agire iure proprio per il ristoro dei danni, soprattutto, non patrimoniali sofferti (Cass. pen. n. 38809/2005). In virtù del particolare legame affettivo intercorrente con la vittima, infatti, ai prossimi congiunti spetta il ristoro del danno morale concretamente accertato; in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile (Cass. civ., Sez. Un., n. 9556/2002).
PROVA DEL SALDO LEGAME AFFETTIVO Ciò che manca nel caso in esame, secondo la Corte di legittimità, è la prova dell' esistenza del saldo legame affettivo tra la vittima e gli zii, dimostrazione a cui è ancorata la risarcibilità, ex Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008, delle conseguenze pregiudizievoli del danno ingiusto «a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela ed affinità giuridicamente rilevanti come tali». Il Giudice di merito aveva infatti correttamente definito labili e inconsistenti le prove fornite del rapporto perchè basate solo sullo scambio di sms e su rapporti intrattenuti sul social network Facebook. Non si può, secondo la Corte, prescindere dalla dimostrazione dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima, relazione che deve essere stabile, continua, non occasionale. Spetta al danneggiato l'onere di provare la sussistenza di detto rapporto, ed al giudice di merito accertare l'apprezzabilità della relazione affettiva a fini risarcitori (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7128).
CONVIVENZA NECESSARIA? Il requisito della convivenza, pur non essendo imprescindibile, è comunque di grande importanza, perché opera sul piano della prova del rapporto stabile e duraturo. Per quanto concerne il rapporto zii-nipote, la Suprema Corte riprende quanto evidenziato già da Cass. civ., sez. III, n. 29735/2013 in un caso inerente il rapporto tra nonni e nipoti. I giudici allora avevano ricordato come esistessero due orientamenti contrapposti ma bel conciliabili a questo proposito: l'uno che ancorava il rapporto tra nonni e nipoti alla convivenza; l'altro che escludeva invece che l'assenza di coabitazione potesse essere considerata elemento decisivo di valutazione in permanenza del vincolo affettivo e di vicinanza psicologica. Secondo la Suprema Corte, qualora la molteplicità di contatti telefonici o telematici sia giustificata dalla materiale impossibilità al contatto fisico, il rapporto parentale è da considerarsi reale, sia che si tratti di nonni-nipote, sia che si tratti di zii-nipote. La non convivenza quindi non esclude a priori la sussistenza di un pregiudizio completo derivante dalla perdita del congiunto.
TABELLLE MILANESI I ricorrenti avevano chiesto l'applicazione delle Tabelle di Roma, in quanto quelle elaborate dall'Osservatorio milanese non contemplano gli zii nel novero dei parenti titolari del diritto ex art. 2043 c.c. in caso di morte del nipote. La Suprema Corte ricorda che il parametro di uniformità per la determinazione della valutazione equitativa danno non patrimoniale sono invece le Tabelle Milanesi, alle quali è stata riconosciuta la «valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» (Cass. civ., n. 12408/2011). I ricorrenti non avevano né richiamato né riprodotto le Tabelle di Roma. Non essendo stato prodotta alcuna prova nel caso concreto volta a dimostrare l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo, eccezion fatta per lo scambio di sms e “amicizia” su Facebook, la Corte non può che rigettare il ricorso.
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