Corretta velocità del veicolo: la contingenza come parametro per la valutazione

Redazione Scientifica
04 Maggio 2017

Il rispetto dell'obbligo imposto dall'art. 141 c.d.s. di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, dev'essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell'agente in ordine alle caratteristiche concrete delle circostanze contingenti.

IL CASO Un minorenne viene investito mentre si trova a bordo della sua bicicletta e riporta ingenti lesioni. I suoi genitori ricorrono al Tribunale di Bologna chiedendo il risarcimento dei danni subiti sia all'automobilista che alla sua compagnia di assicurazione. Il Giudice di prime cure e la Corte d'Appello rigettano la domanda ritenendo confermata la circostanza che, in base agli elementi istruttori complessivamente acquisiti, la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro fosse del minore.

Gli attori ricorrono ora in Cassazione, affidando il ricorso a tre motivi.

RILETTURA NEL MERITO IN CASSAZIONE? La Cassazione ritiene inammissibili i primi due motivi di ricorso, ossia l'aver trascurato le tracce della frenata sull'asfalto e il fatto che, al momento dell'impatto, la bicicletta non fosse in movimento poiché avrebbero comportato una rilettura nel merito, preclusa in sede di legittimità.

MODELLO OGGETTIVO DI AGENTE La Suprema Corte accoglie invece il terzo motivo, dichiarando che la corte territoriale aveva errato nell'affermare la necessità di interpretare le norme richiamate, in particolare gli artt. 140 e 141 c.d.s. riguardanti l'obbligo di regolare la velocità in dipendenza delle condizioni e delle caratteristiche dei luoghi «sulla base di un parametro oggettivo e non soggettivo di valutazione». La scelta di un modello oggettivo, astratto di agente, continua la Corte, è necessaria per evitare possibili discriminazioni tra eventuali responsabili.

RELATIVE SUPERIORI COGNIZIONI L' interpretazione fatta invece dalla corte di merito è da ritenersi radicalmente in contrasto con i principi che presiedono alla valutazione dell'elemento soggettivo della colpa nel sistema della responsabilità aquiliana. Il rimprovero colposo elevato nei confronti dell'agente, infatti, «non può prescindere dalla considerazione delle relative superiori cognizioni» - nella specie, riferite alla condizione e allo stato dei luoghi percorsi -, «diversamente giungendosi a sottrarre, alla soglia della responsabilità per la violazione di situazioni soggettive altrui (sovente legate alle più rilevanti e significative prerogative della persona), comportamenti stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di negligenza o di imprudenza obiettivamente manifestata dal relativo autore».

PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte cassa dunque la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «Con riguardo alla responsabilità civile, il rispetto dell'obbligo imposto dall'art. 141 del c.d.s. di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (allo scopo di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), dev'essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni dell'agente in ordine alle caratteristiche concrete delle circostanze contingenti, non potendo il giudice procedere alla ricognizione dell'an e/o del quantum della colpa «sulla base di un parametro cognitivo d'indole puramente oggettiva (o astratta)».

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