Risarcibilità del danno esistenziale ai non conviventi

Redazione Scientifica
05 Maggio 2017

In tema di risarcimento del danno esistenziale, tale danno non patrimoniale è risarcibile a prescindere dalla convivenza.

In tema di risarcimento del danno esistenziale, tale danno non patrimoniale è risarcibile a prescindere dalla convivenza. Il parente dello scomparso, indipendentemente dalla frequentazione più o meno costante intrattenuta con il proprio caro sino al momento del decesso, è privato pro futuro, innaturalmente e definitivamente, di un riferimento che ha fondamentale pregnanza per ragioni sociali, culturali, storiche (in uno antropologiche) e sentimentali, che si collocano ben al di là di quelle che sono le circostanze di fatto contingenti (vd. frequentazione, convivenza, coabitazione etc.). In ordine alle relazioni parentali nonni/nipoti, ai fini della liquidazione, considerato che la tabella di Milano non le contempla, è opportuno fare riferimento alla tabella di Roma, per determinare il danno non patrimoniale patito (nella specie, il giudice ha dunque liquidato il danno da perdita del rapporto parentale della nipote non convivente, sulla base delle Tabelle di Roma).

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