Risarcimento da fermo tecnico: coperte le spese di bollo e assicurazione... escluse quelle di noleggio di altro veicolo
04 Agosto 2014
Danneggiata a seguito di un incidente stradale e condannata a risarcire il conducente dell'altro veicolo, la sig.ra Maria R. ricorre in appello per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudice le riconosce anche il danno da fermo tecnico, ma solo limitatamente alle spese immediate e dirette conseguenti alla sosta forzata.
Trib. Milano, 6 maggio 2014, n. 5760
I fatti. In seguito a incidente stradale il sig. Angelo P. cita in giudizio la signora Maria R. e la sua compagnia assicuratrice ottenendone il risarcimento previa declaratoria della esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della parte convenuta. Maria R. ricorre in appello contestando la sentenza di condanna del Giudice di pace per incompletezza, contraddittorietà e erroneità, chiedendo l'accertamento della esclusiva responsabilità di Angelo P. e il conseguente risarcimento per i danni subiti. Il tribunale di Milano accoglie in parte l'appello.
Il quantum risarcitorio. Nella ricostruzione della dinamica dell'incidente il giudice attribuisce al sig. Angelo P. una responsabilità preponderante in quanto nella manovra di sorpasso, fuoriuscendo dalla propria corsia di percorrenza, ha violato di divieto imposto dall'art. 148, comma 11, Codice della strada (art. 148, d.lg.s n. 285/1992) il quale vieta il superamento di veicoli fermi per congestione del traffico. Ciò non esclude una residuale responsabilità anche dell'appellante, che non ha tenuto la condotta prudente che deve osservare chi si immette su strada dotata di diritto di precedenza. Pertanto la pretesa risarcitoria di Maria R. non può essere integralmente accolta, ma va diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate. In merito al quantum del risarcimento è ritenuta congrua la somma di euro 4.425,60 per la riparazione del veicolo dell'appellante; si deve però considerare anche il danno subito a causa della impossibilità di utilizzo dell'autovettura durante il tempo di sosta necessario presso l'autocarrozzeria. Questo risarcimento prescinde dalla prova dell'uso specifico che avrebbe fatto il proprietario del veicolo; infatti per tutto il tempo del fermo tecnico l'auto è comunque fonte di spesa (tassa di circolazione e premio assicurativo) che grava sul proprietario ed è soggetta a naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. 8 maggio 2012, n. 6907).
Fermo tecnico in accezione restrittiva. Il danno da fermo tecnico viene valutato in giorni venti e viene liquidato in via equitativa in euro 300,00. Il giudice nella liquidazione del danno non assume come parametro di riferimento il costo di noleggio applicato a un'autovettura sostitutiva di caratteristiche analoghe a quella dell'appellante, poiché il danno da fermo tecnico, così come delineato dai giudici di legittimità, deve essere “limitato alle conseguenze immediate e dirette dipese dalla sosta forzata del veicolo, quali le spese fisse che il proprietario è costretto comunque a pagare (bollo auto e assicurazione) e la svalutazione del valore di mercato subita durante la permanenza in officina”. Pertanto non possono essere considerati danni ulteriori. In particolare le spese dovute per noleggio di altro veicolo simile non sono presunte, ma devono essere specificamente provate in giudizio. Il giudice accoglie in parte l'appello in quanto, alla luce della ricostruzione dei fatti e dei danni subiti, condanna i convenuti al pagamento, in favore della sig.ra Maria R., della somma di euro € 3.544,0: la somma delle spese sostenute per la riparazione veicolo pari € 4.425, 06 e quella da fermo tecnico valutato nell'accezione restrittiva sopraricordata in € 300, 00, somme ridotte del 25%, in ragione del contributo causale dell'appellante nella determinazione dell'incidente. |