Unitarietà del danno non patrimoniale e oggetto del giudizio risarcitorio
05 Agosto 2014
Quali sono i limiti entro cui è possibile precisare o modificare la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale?
La nota pronuncia delle Sezioni Unite sul “danno esistenziale” (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giust. civ., 2009, I, 913, con nota di Rossetti) ha chiarito che il danno non patrimoniale afferisce a una categoria unitaria, giacché “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento in distinte categorie di danno” (così Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.; nello stesso senso Cass., 19 febbraio 2013, n. 4043, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass., 26 maggio 2011, n. 11609, in Foro it., 2011, I, 2707, con nota di Ponzanelli; Cass., 19 dicembre 2008, n. 29832, in Giust. civ., 2009, I, 1622). Alla luce di tale considerazione deve ritenersi superato il precedente indirizzo minoritario, secondo cui la deduzione di una nuova voce di danno non sarebbe consentita dal divieto di proporre domande nuove (Cass., 23 settembre 2004, n. 19126, in Giust. civ. Mass., 2004). Difatti, il passaggio dall'una all'altra qualificazione non comporta alcuna modificazione dell'oggetto del giudizio, perché essa consegue all'esercizio della potestà ufficiosa ex art. 113 c.p.c., tradizionalmente riferita al brocardo iura novit curia. Il tema è, tuttavia, reso più complesso dalle specificità proprie dei giudizi risarcitori, in relazione ai poteri che la legge riconosce al giudice. La cit. sentenza delle Sezioni Unite osserva sul punto che è “compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli… provvedendo alla … integrale riparazione” (così Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.,). Il giudice deve tener conto dei diversi aspetti in cui si atteggia il danno non patrimoniale nel caso concreto, ai fini della sua liquidazione, evitando duplicazioni di risarcimenti del medesimo pregiudizio, comunque denominato (Cass., 8 aprile 2010, n. 8360, in Giust. civ. Mass., 2010). In particolare, al giudice sono riconosciute specifiche potestà ufficiose nell'ambito della quantificazione del danno, le quali devono essere esercitate in relazione a tutte le risultanze che emergono dagli atti del processo. La definizione dell'oggetto del giudizio risarcitorio, demandata all'attore in base al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., concerne, perciò, l'individuazione del pregiudizio, del quale si chiede l'accertamento e la riparazione. Le potestà giudiziali ufficiose si manifestano nell'accertamento dell'effettiva entità del danno, al momento della sua liquidazione (cfr., s.v, anche per ulteriori riferimenti, A. Barletta, Extra e ultra petizione. Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile, Milano, 2012, 220 ss.). Riguardo all'accertamento del pregiudizio, quindi, il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza o meno dell'evento antigiuridico (c.d. danno-evento) dedotto con la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale. Una volta compiuto tale accertamento, il giudice dovrà procedere alla liquidazione del danno sulla base di tutti i fatti che rappresentano le conseguenze dell'evento dannoso (c.d. danno-conseguenza), anche qualora vengano allegati dall'attore in un momento successivo all'istaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ovvero quando emergano solo in sede istruttoria. Tale distinzione, invero, non si dimostra sempre immediata. Ad es., di recente, la S.C. (Cass., 22 ottobre 2013, n. 23917, in Giur. it., 2014, 835, con nota di Vapino) ha osservato come ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare deve tenersi conto dell'entità del vincolo parentale e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza. Nell'escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte, se tra fratelli unilaterali non risulti provata la sussistenza di un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza, la Cassazione nega la rilevanza della tardiva allegazione della perdita dell'arricchimento affettivo conseguente al sorgere e allo svilupparsi di tale rapporto, ritenendo che tale difesa dia luogo alla proposizione di una domanda inammissibile, perché nuova. A parere di chi scrive tale rilievo non sembra, però, condivisibile, appunto perché rientra nel compito del giudice (e non nell'ambito di applicazione del principio dispositivo) l'apprezzamento di un fatto rilevante sotto il profilo delle conseguenze dell'evento dannoso, consistente – nel caso di specie – nella morte del familiare, purché tale conseguenza emerga dagli atti. |