La CEDU risarcisce con 8000 euro i danni da video sorveglianza segreta dell'assicurato
04 Novembre 2016
Il caso. Una cittadina svizzera, coperta dall'assicurazione sugli infortuni in quanto esercente la professione di parrucchiera, il 28 agosto 1995 rimane coinvolta in un sinistro stradale: colpita da una moto mentre attraversa la strada, riporta trauma cervicale e cranico e si vede certificata una conseguente totale inabilità al lavoro (a detta dei medici che l'hanno visitata). La signora inoltra dunque alla propria assicurazione richiesta per ottenere la pensione di invalidità al 100%. L'assicurazione, dopo attenta analisi della documentazione medica della richiedente, avendo scorso delle incongruenze sulla sua posizione, incarica una società di investigazioni di filmare la vita quotidiana della signora. Dalle video-registrazioni emerge che la richiedente guidava l'auto su lunghe distanze, portava pacchi, faceva la spesa; l'assicurazione pertanto respinge la richiesta di pensione di invalidità. La ricorrente si rivolgeora alla Corte UE dei Diritti Umani, denunciando che il combinato disposto dell'art. 28, dell'art. 43 e dell'art. 96 (b) della Legge svizzera sull'Assicurazione Infortuni costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione UE che sancisce il «rispetto della vita privata e familiare».
Merito. La Legge Federale svizzera sull'Assicurazione contro gli Infortuni stabilisce all'art. 68 che anche le compagnie assicurative private possono «partecipare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni», ma devono essere iscritte in un registro pubblico tenuto dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Pertanto quando l'assicuratore espleta la funzione di gestore dell'assicurazione contro gli infortuni è parificato a un ente pubblico e le condotte poste in essere nell'esercizio di tale funzione vengono imputate direttamente al Governo svizzero. Nell'ambito della funzione di gestore dell'assicurazione infortuni, la compagnia assicurativa esamina le richieste degli istanti ed ha il potere di condurre delle indagini investigative ove emergano delle incongruenze tra la documentazione medica, le relazioni dei medici e altri tipi di informazioni assunte dai soggetti di prossimità dell'istante. Questo potere investigativo dell'assicuratore trae fondamento dal combinato disposto dell'art. 28, dell'art. 43 e dell'art. 96 della Legge svizzera sull'Assicurazione Infortuni. L'art. 28 stabilisce che «2 coloro che fanno richiesta di benefici devono fornire tutte le informazioni necessarie per stabilire i loro diritti e per valutare l'importo delle prestazioni dovute»; l'art. 43 prevede che «l'assicuratore esamina le richieste, prende di propria iniziativa le necessarie misure investigative e raccoglie le informazioni necessarie»; l'art. 96, rubricato «Trattamento dei dati personali”, dispone che «Le autorità incaricate di attuare la presente legge ... sono autorizzate a trattare e a richiedere di trattare i dati personali, compresi i dati sensibili e profili della personalità, che sono necessari per svolgere i compiti che vengono attribuiti loro dalla presente legge, in particolare: a) calcolare e raccogliere i pagamenti; b) stabilire i diritti alle prestazioni, calcolare, allocare e coordinarli con quelli provenienti da altri tipi di assicurazioni sociali». Nel caso in oggetto, la compagnia assicurativa ha fatto filmare la donna senza seguire delle linee guida precise, ma avendo l'unica accortezza di limitare l'arco temporale della video-registrazione e soprattutto senza chiedersi se l'interessata avesse potuto prevedere sulla scorta della legge sull'Assicurazione Infortuni di subire un trattamento così penetrante nella propria sfera privata. La questione posta sotto la lente della Corte UE è infatti proprio questa. Ammesso il potere di sorveglianza, anche video, conferito dagli artt. 28, 43 e 96 della Legge Assicurazione Infortuni, quali sono i limiti entro cui questo controllo può essere espletato stante l'evidente conflitto con l'art. 8 della Convenzione UE, controllo tollerabile solo in presenza di precise disposizioni legislative? Ovvero detto con le parole della Corte UE sui Diritti Umani: «70. [queste disposizioni] costituiscono una base giuridica sufficientemente chiara e dettagliata per l'interferenza in gioco nel caso di specie?» (CEDU 18 October 2016, III, Case Vukota-Bojic /Switzerland, ricorso no. 61838/10).
Soluzione della CEDU. La Corte EDU analizza il disposto degli artt. 28, 43 e 96 e verifica che «71. non sembravano né esplicitamente includere o addirittura implicare la registrazione di immagini o video tra le misure investigative che possono essere introdotte dalle compagnie di assicurazione». Osserva tuttavia che i Giudici interni svizzeri «hanno concluso che queste disposizioni comprendono la sorveglianza in tali circostanze (si veda, tra molte altre autorità, Kopp c. Svizzera, 25 marzo 1998 § 59, Raccolta 1998-II)».Posto che la giurisprudenza ha ammesso questo potere, la CEDU osserva che la stessa magistratura svizzera non ha indicato «le procedure da seguire per l'autorizzazione o supervisione dell'attuazione delle misure di sorveglianza segreta nel contesto specifico delle controversie di assicurazione».Non è stata indicata la durata massima della sorveglianza e neppure gli strumenti a disposizione dell'interessato per opporvisi. Nulla è stato stabilito in merito alle procedure di archiviazione, accesso, esame, utilizzazione, comunicazione o distruzione dei dati raccolti attraverso misure segrete di sorveglianza. In definitiva la Corte EDU conclude che «74. Non si può dunque dire che il diritto interno aveva fissato un criterio rigoroso per autorizzare la misura di sorveglianza in questione (si veda, a contrario, Uzun, citato sopra, § 70). 77. Per le ragioni di cui sopra la Corte ritiene che la legge nazionale non abbia indicato con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio del potere discrezionale conferito alle compagnie di assicurazione in qualità di autorità pubbliche nelle controversie di assicurazione per condurre sorveglianza segreta degli assicurati. In particolare, essa non ha, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, dato garanzie sufficienti contro gli abusi. L'interferenza con i diritti della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 non è stata, dunque, "in conformità con la legge" e di conseguenza vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione». Accertata la responsabilità per l'interferenza, la Corte EDU condanna lo Stato svizzero al risarcimento di 8.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale nei confronti dell'interessata per l'angoscia e l'ansia procurata e riconosce una somma omnia di 15.000,00 euro per spese e competenze legali.
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