Responsabilità indiretta dell’impresa armatrice per la condotta del capitano
08 Dicembre 2015
La responsabilità indiretta del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal proprio dipendente postula l'esistenza del rapporto di lavoro e di un collegamento tra il fatto dannoso di quest'ultimo e le mansioni dallo stesso espletate, senza che sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente l'esistenza di un rapporto di “occasionalità necessaria”, nel senso che l'incombenza svolta deve aver determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo agli ordini ricevuti, purché sempre nell'ambito delle proprie mansioni. (Nella specie, la Corte ha affermato la responsabilità dell'impresa armatrice e del capitano della nave, il quale colposamente non evitava né avvertiva l'equipaggio dell'impatto con altra imbarcazione). |