Cambia la responsabilità civile dei magistrati
05 Marzo 2015
È stata pubblicata in G.U. n. 52 del 4 marzo 2015 la Legge n. 18/2015 «Disciplina della responsabilità civile dei magistrati».
Dalla legge Vassalli alla legge Buemi. Dopo l'approvazione al Senato il 20 novembre 2014, è approdato alla Camera, il 24 febbraio 2015, il disegno di legge sulla riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Palazzo Montecitorio si è così espresso: 265 sì, 51 no e 63 astenuti; la riforma è, quindi, diventata legge. Il testo, così come votato, apporta delle modifiche alla previgente Legge Vassalli (L. 13 aprile 1988, n. 117) sulla responsabilità civile dei giudici, materia su cui pende una procedura di infrazione europea per mancata applicazione del diritto unionista. In particolare la nuova disciplina rielabora le precedenti condizioni per cui chi ha subito un danno, causato dal magistrato con dolo o colpa, attraverso un atto o un comportamento, oppure per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello Stato, al fine di ottenere ristoro dei danni subiti, non più solo quando questi dipendano dalla privazione della libertà personale (come invece era previsto dalla legge Vassalli). Tra le novità più rilevanti della Legge cd. Buemi, che si sviluppa in 7 articoli, si evidenziano: la nuova ridefinizione della colpa grave del magistrato; l'eliminazione del filtro di ammissibilità; la dilatazione dei termini per presentare la domanda di risarcimento; il mantenimento della responsabilità indiretta con onere di rivalsa in capo allo Stato; e infine l'innalzamento della soglia economica di rivalsa.
La nuova «colpa grave». L'art. 2 della Legge Buemi, sostituendo il comma 3 dell'art. 2 l. n. 117/1988, stabilisce i nuovi confini della colpa grave in cui può incorrere il magistrato. Infatti, costituisce colpa grave: 1) la violazione manifesta di legge e del diritto unionista; 2) il travisamento del fatto o delle prove; 3) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; 4) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; 5) l'emissione di un provvedimento cautelare fuori dai casi previsti dalla legge o senza motivazione.
Eliminato il controllo preliminare. Mentre la previgente normativa prevedeva un filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria, di cui se ne occupava il tribunale distrettuale, con la riforma in esame è stata eliminata questa attività di verifica dei presupposti e della manifesta infondatezza della domanda stessa.
I nuovi termini per la presentazione della domanda. Il presunto danneggiato potrà proporre la domanda di risarcimento allo Stato, non più entro 2 anni (come era previsto all'art. 4 della legge Vassalli), bensì entro 3 anni. L'art. 3 della legge Buemi ha così modificato la disciplina precedente dilatando i tempi d'azione del ricorrente.
L'azione di rivalsa. La nuova disciplina conferma lo schema normativo precedente della responsabilità indiretta dei magistrati: il cittadino non può agire direttamente verso il giudice, piuttosto verso lo Stato. Tuttavia, in capo a quest'ultimo si configura il diritto di rivalsa, che, ex art. 4 della nuova legge, obbliga il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato entro il termine di 2 anni dall'avvenuta liquidazione del risarcimento, quando vi sia stato: diniego di giustizia, violazione manifesta della legge o del diritto UE, il travisamento del fatto o delle prove, determinati da dolo o negligenza inescusabile.
L'innalzamento della soglia di rivalsa. L'art. 5 della legge Buemi, infine, modificando l'art. 8 della legge Vassalli, prevede un aumento del limite quantitativo della misura della rivalsa. La nuova normativa prevede che «la misura della rivalsa non può superare la metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta». Questo limite è escluso – specifica la norma – se il fatto è commesso con dolo, nel qual caso l'azione risarcitoria è totale.
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