La richiesta incompleta per l’indennizzo diretto è inammissibile

Redazione Scientifica
05 Aprile 2016

In caso di azione diretta, la richiesta di risarcimento del danno da sinistro stradale inviata all'assicurazione deve essere completa, pena l'inammissibilità della domanda.

Il caso. Il danneggiato di un sinistro stradale chiede il risarcimento dei danni alla propria assicurazione, con il sistema dell'indennizzo diretto. La compagnia di Assicurazione, rilevando l'incompletezza della domanda dovuta alla mancata descrizione delle modalità del sinistro, richiede formalmente l'invio delle necessarie integrazioni, ma il danneggiato decide di agire in giudizio. La sua richiesta di risarcimento viene dichiarata improponibile dai giudici di merito ai sensi degli artt. 145 e 148 Cod. Ass.. Avverso questa decisione il soggetto ricorre dunque in Cassazione.

Indennizzo indiretto. La Suprema Corte specifica che, per la corretta formulazione dell' indennizzo diretto previsto ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass., è necessario l'invio preventivo di una «richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148 Cod. Ass.), con allegata la denuncia di sinistro (art. 143 Cod. Ass.) ovvero una minuziosa descrizione delle modalità di verificazione dello stesso (d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 art. 8 comma 2)». Una volta ricevuta la richiesta, la Compagnia deve formulare l'offerta di risarcimento entro termini precisi o richiedere le necessarie integrazioni nel caso di domanda incompleta, per poi poter esplicitare la proposta di indennizzo.

Tutela del danneggiato. I giudici di legittimità ricordano che la Corte Costituzionale ha chiarito che il diritto di difesa del danneggiato non deve in alcun modo considerarsi leso dall'applicazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, che anzi sono da valutare come tutele utili a rafforzarne la difesa (Corte Cost, 3 maggio 2012, n. 111) «attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore». La pronuncia di improponibilità esaurisce i suoi effetti solo sul piano processuale, rendendo dunque conseguentemente possibile una reiterazione della domanda di risarcimento mediante autonoma vocatio in ius.

Posto che la compagnia di Assicurazione ha correttamente richiesto le informazioni mancanti al danneggiato ma non ha di contro ricevuto alcuna integrazione necessaria per la procedibilità della domanda, la Corte non può che rigettare il ricorso.

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