Le S.U. sul concetto di “circolazione”: anche il veicolo fermo per compiere le attività alle quali è destinato è coperto dall'R.C.A.

Redazione Scientifica
05 Maggio 2015

Ai sensi dell'art. 2054 c.c., nel concetto di «circolazione stradale», ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa, si devono ricomprendere anche tutte quelle situazioni statiche di ingombro dell'autoveicolo che presuppongono un uso della strada pubblica al pari del “classico” transito dei veicoli. Pertanto, anche il veicolo fermo per compiere le attività alle quali è destinato (ad es. il movimento del braccio della gru) deve essere considerato in circolazione. Questo è quanto è stato stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 8620, depositata il 29 aprile 2015.

Il caso. Un soggetto, alla guida di un'autogrù, sbagliando manovra del braccio meccanico elevatore, urtava un cassone, che successivamente cadeva sopra una persona, determinandone la morte. Gli eredi del lavoratore deceduto chiedevano il risarcimento dei danni.

La complessità della fattispecie. Il caso in esame si presenta complesso sotto un duplice aspetto: 1)l'evento si era manifestato su un luogo di lavoro e pertanto configurava un'ipotesi di infortunio sul lavoro a carico dell'INAIL; 2) Dall'altro i giudici di merito si sono trovati ad affrontare l'annoso problema riguardate l'interpretazione del concetto di circolazione e i relativi confini della copertura assicurativa.

Nessuna circolazione, nessun risarcimento. L'assicurazione negava il risarcimento dei danni prodotti dall'autogrù, sostenendo l'inoperatività della copertura assicurativa, non rientrando la fattispecie nel concetto di “circolazione stradale” ex art. 2054 c.c.. La manovra aveva, difatti, interessato esclusivamente il braccio meccanico, mentre il veicolo era fermo.

È in circolazione il veicolo attivo, ma fermo? La questione, giunta avanti alla Suprema Corte, non ha trovato una facile soluzione: gli Ermellini hanno infatti ritenuto necessario adire le Sezioni Unite dal momento che il veicolo in questione, pur essendo attivo, non era circolante. Il problema, in particolare, riguardava l'uso del braccio elevatore e la sua riconduzione o meno nel concetto di circolazione ai sensi della normativa vigente all'epoca del sinistro (L. n. 990/1969) in combinato disposto con l'art. 2054 c.c.. Il tutto alla luce del contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità rispetto a questa materia.

Orientamenti contrastanti a confronto. Un primo orientamento, partendo dall'equiparazione tra rischio statico e rischio dinamico afferma che anche il veicolo fermo per operazioni di carico e scarico deve considerarsi in circolazione e che «il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la sosta» (Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2009, n. 316).

Un secondo orientamento, invece, distingue, per gli autoveicoli ad uso speciale, l'attività di circolazione in senso proprio dall'uso speciale; dunque, questa corrente considera estranee alla circolazione le attività di carico e scarico di un automezzo, nel dettaglio «ritiene rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell'evento, in quanto suscettibili di costituire causa autonoma idonea a interrompere il nesso causale con la circolazione» (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013, n. 5398).

Alle S.U. l'ardua sentenza. Le Sezioni Unite si sono espresse con la sentenza n. 8620, depositata il 29 aprile, ritenendo che anche il veicolo fermo per compiere le attività alle quali è destinato (ad es. il movimento del braccio della gru) deve essere considerato in circolazione. Quella portata avanti dalle S.U. non è una interpretazione stretta, bensì un'interpretazione che tiene conto anche della “circolazione statica”, ricomprendente anche i momenti in cui l'autoveicolo sia fermo ma attivo e quindi usi la strada al pari dei veicoli che vi circolano in senso stretto. In estrema sintesi, «la posizione di arresto del veicolo , sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade» è compresa nel concetto di circolazione stradale si sensi dell'art. 2054 c.c..

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