Mediazione, mancata comparizione della parte e le valutazioni del giudice

Redazione Scientifica
05 Maggio 2016

L'art. 116 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti...

L'art. 116 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti: ciò non significa solo che il comportamento processuale della parte può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo somministrare la prova dei fatti. (Nella specie, in tema di sinistro stradale, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale, a seguito della mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore, costituendo prova unica a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa).

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