La firma del paziente su un modulo generico non è prova del consenso informato
05 Agosto 2014
In una causa di malasanità la sottoscrizione di un modulo generico e non compilato da parte del paziente non esonera i medici e la struttura sanitaria dal fornire una prova della completa ed esaustiva informazione fornita prima dell'intervento chirurgico.
Trib. Napoli, 10 luglio 2014, n. 10427
I fatti. Una paziente ricoverata presso il presidio ospedaliero CTO cita in giudizio la ASL Na 1 Centro, per il risarcimento dei gravi e rilevanti danni subiti a seguito di diversi interventi eseguiti con negligenza, imperizia e imprudenza dai sanitari del CTO. La parte convenuta eccepisce sia la nullità dell'atto di citazione, sia la infondatezza della domanda per inesistenza del nesso causale tra i danni lamentati dalla parte attrice e le negligenze dei sanitari. Il tribunale respinge le eccezioni della convenuta e ritiene la domanda dell'attrice fondata.
Inadempimento della struttura sanitaria. Il giudice afferma che la responsabilità della convenuta nei confronti del paziente è di natura contrattuale con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., quanto all'inadempimento delle obbligazioni a carico della struttura, e dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario. Dalla CTU emerge provato il nesso di causalità tra trattamento medico chirurgico e le lesioni e menomazioni residuate all'attrice. La parte convenuta non ha dato prova contraria per vincere la presunzione di colpevolezza e non ha comprovato l'esatto adempimento. Accertata la responsabilità dei sanitari che effettuarono l'intervento nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, tale responsabilità si ripercuote anche sulla convenuta Asl Na 1.
Il consenso informato. Oltre al risarcimento del danno iatrogeno differenziale e quello patrimoniale da invalidità temporanea, il giudice riconosce anche il danno non patrimoniale per la lesione del diritto “ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione della parte attrice”. I medici e le strutture sanitarie devono dare prova della completa ed esaustiva informazione fornita al paziente e questo anche in presenza di una mera sottoscrizione di un modulo come quello del caso in esame “non compilato e assolutamente generico”. Senza una informazione concreta il paziente non viene posto nella possibilità legittima di autodeterminarsi liberamente in vista della propria salute e del proprio corpo, ex artt. 2, 13, 23 Cost. “La mancanza di una dichiarazione sottoscritta dal paziente contenente tutte le indicazioni e le informazioni del caso e dunque attestante che le informazioni ricevute sono idonee, complete e chiare e perfettamente intellegibili dal paziente , l'onere della prova gravante sul medico non può ritenersi assolto per mezzo della mera produzione documentale di un modulo generico (Trib. Milano, V sez. civ., 22 aprile 2008, n. 5305)”. Il tribunale liquida per questo titolo di danno la somma rivalutata di Euro 5.360,00. Il giudice pertanto accoglie la domanda del paziente e condanna ASL Na 1 Centro al risarcimento del danno che liquida in complessivo euro 57251,00 oltre interessi e alle spese di lite in favore di parte attrice. |