Pedone distratto, il Comune non è responsabile per la buca stradale
05 Settembre 2014
È da escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia ex art. 2051 c.c., quando la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato.
Trib. Vallo della Lucania 20 febbraio 2014, n. 67
I fatti. Con sentenza n. 67/2014 il Tribunale di Vallo della Lucania rigetta la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di una donna che aveva riportato una frattura del femore a seguito di una caduta rovinosa dovuta alla mancata segnalazione di una buca sul manto stradale ad uso carrabile.
Applicabilità dell'art. 2051 c.c. L'articolo 2051 c.c. è applicabile alla P.A. se sul demanio che ha procurato il danno sia esercitabile un effettivo potere di controllo; ai fini della configurabilità della responsabilità è «sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Tale responsabilità è esclusa tuttavia dal caso fortuito, che può essere rappresentato − con effetto liberatorio totale o parziale − anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno» (tra le varie, Cass. n. 5578/2003). La vicenda sottoposta alla decisione del Giudice campano non rientra nell'alveo di tale responsabilità, trattandosi una caso in cui l'evento dannoso si era verificato per la condotta imprudente della vittima e, pertanto, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la “res” e l'evento dannoso. La giurisprudenza di legittimità è ormai orientata a ritenere che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»; principio, questo, che contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi» (…). (cfr. Cass. n. 23584 del 17 ottobre 2013).
Applicabilità del neminem laedere. Presupposto affinché il Comune possa essere ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c., oltre all'impossibilità del controllo sulla cosa da parte del custode, è che « venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso». Nel caso di specie è da escludersi in quanto la sconnessione della stradina e la sua pericolosità erano immediatamente percepibili dalla vittima. Non risulta pertanto violato il principio dei neminem laedere, «anche in ragione dell'autoresponsabilità e dell'evidenza dello stato dei luoghi, che, per l'irregolarità del manto stradale, destinato al solo passaggio delle autovetture, avrebbero imposto, soprattutto ad una persona anziana quale madre degli attori, cautela nell'attraversamento della strada ovvero, più opportunamente, di evitarne l'attraversamento utilizzando l'adiacente percorso senza ciottoli destinato ai pedoni». |