(Mancata) allegazione della prova del danno psichico sostituibile con richiesta di consulenza tecnica?

Redazione Scientifica
06 Maggio 2015

La consulenza tecnica d'ufficio, non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio, non è ammessa qualora la parte richiedente intenda, attraverso la consulenza stessa, sopperire alla mancanza delle proprie allegazioni, oppure far compiere un'indagine esplorativa per ricercare fatti e circostanze da essa non dimostrati, “autoesonerandosi” così dall'onere probatorio.

Il caso. «Grave errore nella diagnosi di tumore maligno e grave errore del chirurgo di asportazione del seno sinistro». Queste le censure poste alla base della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, propugnate da una donna nei confronti di un'Azienda ospedaliera.

Dopo aver visto parzialmente accolta la domanda risarcitoria in primo e secondo grado, la ricorrente decideva di adire la Suprema Corte. In particolare, lamentava il mancato accoglimento da parte dei giudici di merito della richiesta di consulenza tecnica psichiatrica, in collegamento con il conseguente mancato riconoscimento del danno psichico che la consulenza specialistica avrebbe potuto accertare.

Il motivo è stato ritenuto privo di fondamento, dal momento che la consulenza specialistica richiesta dalla donna era meramente esplorativa, non avendo avuto i sintomi del disturbo psichico addotti dalla danneggiata nessun tipo di riscontro oggettivo.

Ius receptum in sede di legittimità. È pacifico che «la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio», piuttosto è un mezzo che permette al giudice di valutare gli elementi acquisiti o di trovare la soluzione di specifiche questioni che richiedano determinate conoscenze.

L'uso di questo mezzo di indagine non esonera di certo la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è pertanto precluso quando la parte, avvalendosi della ctu, voglia eludere le regole processuali e supplire così alla deficienza delle proprie allegazioni, oppure utilizzi la consulenza per compiere un'indagine esplorativa per cercare elementi, fatti, o circostanze non provati (Cass. n. 212/2006; Cass. n. 3130/2011).

Sulla base di tali argomenti, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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