Atto depositato per via telematica nei termini all'esito positivo della terza PEC
06 Maggio 2016
Il caso. A seguito dell'interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c., il procuratore della parte ricorrente ha depositato telematicamente il ricorso in riassunzione, ricevendo oltre alle ricevute di accettazione e consegna anche la terza ricevuta di esito positivo dei controlli automatici. A distanza di 40 giorni da quest'ultima, la Cancelleria ha rifiutato l'atto, contestando la mancata indicazione del numero di rg. Il procuratore ha, quindi, ridepositato il ricorso «astrattamente in ritardo» e, di conseguenza, parte convenuta ha richiesto l'estinzione del giudizio.
Tempestività del deposito: sono sufficienti le prime due PEC o è necessario l'esito dell'intera procedura? Esaminate preliminarmente le fonti normative che disciplinano il deposito telematico e i singoli passaggi che ne compongono la procedura, il Giudice confronta i due orientamenti giurisprudenziali in materia di tempestività del deposito telematico di un atto. Contrario al primo e più consolidato indirizzo che considera tempestivo il deposito nel momento in cui la parte riceve le prime due notifiche PEC (RAC e RdAC), ne sta emergendo un secondo in base al quale «la tempestività e la ritualità del deposito telematico è sospensivamente condizionata dall'esito positivo dell'intera procedura». Lo stesso Tribunale di Milano si era in precedenza pronunciato in questo senso: «può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato o perché ad esempio affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l'atto da depositare e che deve contenere le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo (…) ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti».
Il rifiuto dell'atto da parte del Cancelliere lede il diritto di difesa della parte. Partendo dal presupposto che la decisione in merito a nullità, tardività e irregolarità degli atti e dei relativi depositi, una volta superati i controlli automatici del Ministero, debba essere riservata all'autorità giudiziaria, in caso di rifiuto dell'atto da parte del Cancelliere il Giudice è impossibilitato a verificare la correttezza di tale decisione. In questo modo si pregiudica il diritto costituzionale della parte alla difesa, in quanto la decisione del Cancelliere diviene irrevocabile. Nel caso di specie, il numero di rg collegato alla busta poteva essere verificato aprendo il file contenente il ricorso, ove sono evidenziati la sezione, il Giudice e il numero stesso. Inoltre, il notevole ritardo tra data di deposito dell'atto e ricezione della quarta ricevuta compromette ogni possibilità di rimediare a qualunque errore commesso, anche non grave.
Se l'esito dei controlli automatici è positivo la Cancelleria non può rifiutare l'atto depositato. Secondo la Circolare del Ministero della Giustizia 28 ottobre 2014, (artt. 5 e 7), in caso di errore WARN o ERROR, la Cancelleria deve forzare il deposito, segnalando al Giudice, unico soggetto competente a decidere in merito alla tempestività e ritualità del deposito, l'eventuale problema riscontrato. Soltanto la presenza di errori FATAL facoltizza la Cancelleria a rifiutare l'atto. Di conseguenza, il Tribunale di Milano ritiene che, pur essendo corretto l'orientamento giurisprudenziale che sostiene la necessità di ottenere tutte e quattro le ricevute ai fini della tempestività del deposito, soltanto la terza ricevuta relativa agli esiti dei controlli automatici può essere valutata come causa di deposito tardivo. Qualora l'esito di tali controlli, invece, risulti positivo, la Cancelleria non potrà più rifiutare l'atto se non nei casi più gravi di errori FATAL. Per questi motivi, il Giudice, ritenuta la tempestività del deposito del ricorso in riassunzione e l'illegittimità del rifiuto dello stesso da parte della Cancelleria dispone la prosecuzione del giudizio. |