Negoziazione assistita: quali effetti sulla prescrizione e sulla decadenza?

06 Luglio 2015

Occorre considerare che l'attivazione della procedura di negoziazione assistita ha effetti anche sul versante della prescrizione e della decadenza. A questo riguardo sovviene l'art. 8 («Interruzione della prescrizione e della decadenza») del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, così come convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, mutuato dalla disciplina sulla mediazione (cfr. art. 5, comma 6, d.l. n. 28/2010).
Prescrizione e decadenza nella procedura di negoziazione assistita: gli scenari

Occorre considerare che l'attivazione della procedura di negoziazione assistita ha effetti anche sul versante della prescrizione e della decadenza.

A questo riguardo sovviene l'art. 8 («Interruzione della prescrizione e della decadenza») del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, così come convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, mutuato dalla disciplina sulla mediazione (cfr. art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010).

Esso prevede quanto segue: «Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

Questa norma pone dinanzi a due distinti scenari:

  • primo periodo: nel caso in cui l'esercizio dell'azione oggetto della controversia sia assoggettata ad un termine prescrizionale (questo senz'altro il caso dei sinistri stradali) la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ovvero la diretta sottoscrizione della convenzione hanno l'effetto di interrompere la prescrizione (art. 2943 comma 1 c.c.) ed il nuovo periodo prescrizionale inizia a decorrere dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (art. 2945 c.c.);
  • secondo periodo: nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'azione oggetto della controversia sia assoggettata ad un termine decadenziale la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ovvero la sottoscrizione della convenzione hanno l'effetto di impedire il realizzarsi della decadenza «per una sola volta»; se l'invito è rifiutato oppure non è accettato entro il termine di un mese (art. 4, comma 1, d.l. n. 132/2014) o, ancora, la procedura, a seguito della stipulazione della convenzione, fallisce, la domanda giudiziale deve venire proposta entro il «medesimo» termine decadenziale decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine predetto ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

La norma, lungi dall'essere brillantemente redatta, pone almeno le seguenti questioni.

Quali sono in concreto gli effetti sostanziali dell'impedimento della decadenza?

Al riguardo il Governo, in seno alla Relazione illustrativa del decreto-legge, ha fornito una spiegazione del tutto inutile, di fatto tautologica: «All'articolo 8 del decreto-legge sono regolati gli effetti sulla prescrizione del diritto fatto valere, determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. Dalla stessa data della comunicazione dell'invito, e per una sola volta, è impedita la decadenza dall'azione. Tuttavia, se l'invito non è accettato nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, o è rifiutato, la domanda giudiziale, perché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine decadenziale, che decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».

Dunque, per risolvere la predetta questione occorre soffermarsi sull'istituto della decadenza.

In estrema sintesi può ricordarsi come, per risolvere l'antico dilemma se, laddove impedita la decadenza, inizi a decorrere un nuovo termine di decadenza ovvero corra il termine di prescrizione, il legislatore del '42 avesse optato per la seguente soluzione dettata all'art. 2967 c.c. («Effetto dell'impedimento della decadenza»): «Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione».

Questa clausola generale fu così illustrata: «impedita la decadenza, non s'inizia – appunto perché questa è eliminata e non semplicemente interrotta – il decorso di un nuovo termine di decadenza eguale a quello prefisso: il diritto rimane soggetto, come ogni altro diritto, alle disposizioni che regolano la prescrizione» (così la Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, n. 1216).

Ciò premesso, il secondo periodo dell'art. 8 d.l. n. 132/2014 per un verso sì richiama la medesima espressione («impedimento della decadenza»), ma, per altro verso, è lungi dal ricalcare l'art. 2967 c.c.: infatti, in senso opposto, stabilisce come l'impedimento della decadenza non sposti la successiva tutela del diritto dal piano dell'istituto della decadenza a quello delle regole della prescrizione (artt. 2934 e ss. c.c.).

Dunque, stando alla nozione di “impedimento della decadenza” (così come concepita dal legislatore del '42 nel senso di eliminare la natura decadenziale del termine) e confrontandola poi sia con l'inciso, recato dal secondo periodo dell'art. 8 d.l. n. 132/2014, «per una sola volta» e sia con la sopravvivenza, in seno a questo articolo, del termine decadenziale originario, l'unica soluzione interpretativa accettabile è che in realtà il Governo - lungi dall'apprezzare le sottigliezze delle categorie giuridiche e, quindi, esprimendosi in senso atecnico - abbia inteso attribuire all'invito alla negoziazione od alla stipulazione della convenzione un effetto analogo a quello dell'interruzione della prescrizione.

Di conseguenza, secondo questa ricostruzione, dalla comunicazione dell'invito alla negoziazione o dalla stipulazione della convenzione dovrebbe iniziare a decorrere - analogamente a quanto previsto dall'art. 2945, comma 1, c.c., ma «per una sola volta» - un nuovo termine decadenziale, come logico non più suscettibile di essere interrotto/impedito.

Tale termine, in via alternativa a seconda dei casi, decorre dal rifiuto oppure dalla mancata accettazione allo scadere del mese dalla comunicazione o dalla ricezione (a seconda della parte “invitata”) dell'invito alla negoziazione assistita, ovvero, qualora accolto tale invito, dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Casi dubbi in merito all'individuazione del dies a quo

L'art. 8 d.l. n. 132/2014 è, invero, decisamente infelice, laddove non consente di stabilire quale sia il dies a quo della prescrizione (primo periodo) o della “nuova decadenza” (secondo periodo) nei seguenti casi:

  • accettazione non seguita da stipulazione della convenzione;
  • trattative non seguite dalla dichiarazione di mancato accordo.

Si condividono, pertanto, le critiche di uno tra i primi commentatori della disciplina: «Quel che è più grave … è che l'attuale disciplina non consente di stabilire quale sia il dies a quo del termine decadenziale per proporre l'azione nel caso in cui vi sia una fase di trattativa, successiva all'accettazione dell'invito da parte dell'intimato, che non si concluda con la stipula della convezione di negoziazione» (Vaccari M., Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, 7 ottobre 2014, in www.questionegiustizia.it.).

Quali sono gli effetti dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita da parte del debitore?

È opportuno premettere che la procedura in disamina può avviarsi alternativamente:

  • per effetto della stipulazione della convenzione di negoziazione assistita;
  • con la comunicazione dell'invito formale a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

Ovviamente, per quanto concerne questa seconda prospettiva, non si pone alcuna questione, laddove sia il titolare del diritto ad assumere l'iniziativa di spedire l'invito formale, così facendo scattare le conseguenze previste dall'art. 8 d.l. n. 132/2014 sul fronte prescrizionale e decadenziale.

Quid iuris, però, nel caso in cui sia il soggetto passivo del rapporto obbligatorio (per esempio, l'impresa assicuratrice per la r.c.a.) ad assumere l'iniziativa?

Prima di tutto occorre domandarsi se ciò sia in effetti possibile.

L'art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014 delinea il seguente quadro per la negoziazione assistita obbligatoria: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia … deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita».

Evidentemente questa norma parte dal presupposto che sia il titolare del diritto ad avviare la procedura.

Tuttavia, essa non risulta precludere alla controparte del danneggiato di anticipare l'invito e di “spiazzare” così quest'ultimo: invero, l'invito formale risulta poter essere inviato da qualsiasi parte di una controversia per la quale possa operare la negoziazione assistita.

Ciò premesso e posto che si tratti di un'interpretazione corretta, è allora possibile sostenere che la comunicazione dell'invito formale ad opera della controparte del danneggiato svolga gli effetti di cui all'art. 8 d.l. n. 132/2014?

In realtà, l'art. 2943 c.c., cui fa implicitamente riferimento la norma in commento, è rubricato «Interruzione da parte del titolare»; inoltre, l'unico caso previsto dal Codice civile, in cui la parte, contro la quale il diritto può essere fatto valere, può incidere sull'interruzione della prescrizione, è quello contemplato dall'art. 2944 c.c. («Interruzione per effetto di riconoscimento»).

Parimenti per l'istituto della decadenza si ha come il Codice civile si riferisca al titolare del diritto, salvo il caso dell'impedimento della decadenza per effetto del riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo della pretesa (art. 2966 c.c.).

Dunque, si prospettano due alternative: o l'art. 8 d.l. n. 132/2014 ha introdotto inedite fattispecie di interruzione della prescrizione e di impedimento della decadenza, quelle da parte del soggetto legittimato passivo; oppure tale norma opera soltanto laddove l'invito sia comunicato dal titolare del diritto.

Se si aderisse a questa seconda interpretazione, si avrebbe quanto segue: nonostante l'avvio della procedura di negoziazione assistita, il titolare del diritto si troverebbe a dover continuare ad interrompere la prescrizione od impedire la decadenza; in questi casi sul versante prescrizionale sarebbe sufficiente l'invio di una diffida; viceversa sul versante decadenziale il titolare dovrebbe accedere (magari obtorto collo) alla stipula della convenzione oppure avviare il giudizio (in quest'ultimo caso, tuttavia, non dovrebbero sussistere i presupposti per l'applicazione di eventuali sanzioni processuali).

Nondimeno, potrebbe sostenersi che il dato letterale (ivi compreso il fatto che l'art. 8 d.l. n. 132/2014 non distingue tra i promotori dell'invito) sia tale da far propendere per la prima interpretazione, con la conseguenza che il termine prescrizionale sarebbe interrotto o la decadenza impedita.

Sennonché questa soluzione presenta un difetto evidente laddove operi una decadenza: il titolare del diritto potrebbe subire, per effetto di strategie altrui, significative riduzioni dell'arco temporale a sua disposizione per l'attivazione della tutela giurisdizionale, scenario che non risulta esattamente in linea, tra l'altro, con l'art. 24 Cost..

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