La morte del detenuto e le responsabilità dei vigilanti
06 Agosto 2015
Il principio della “reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile” è attenuato solo dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo negli altri giudizi in specifiche e limitate ipotesi, e precisamente in quelle disciplinate dall'art. 651 c.p.p., con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 c.p.p., con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi di danno, dall'art. 653 c.p.p., con riferimento al giudizio disciplinare e dall'art. 654 c.p.p., con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli “altri” (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi. Nella specie, rilevato che alcuna norma di legge o regolamento impone specifiche e dettagliate visite mediche dei soggetti, ancorché minori, che dal controllo medico generale si presentino in buono stato di salute, il Tribunale ha negato la sussistenza di responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo ai convenuti, in quanto - come emerso nel procedimento penale - il ragazzo deceduto non manifestava i sintomi di intossicazione da metadone e nessun elemento dimostrava i presunti inadempimenti da parte dei preposti alla vigilanza e controllo del detenuto. |