Il risarcimento del danno al cliente truffato dal broker e l’azione di regresso dell’assicurazione
07 Aprile 2016
La condizione di un qualunque cliente non esperto che si affida ad un professionista che risulta, pacificamente e da qualche anno, svolgere attività di agente/broker per conto di una compagnia assicurativa, oltre ad essere sbilanciata sotto il profilo sia della forza contrattuale che informativo, è quella di fiducia nei confronti dell'intermediario nel senso che questi non si limiti a fare i meri interessi della compagnia, ma curi adeguatamente anche quelli del cliente finale: quindi, non si può richiedere al cliente un onere di attenzione che vada al di là del doveroso obbligo di controllo e rifiuto di accettazione di pratiche palesemente e macroscopicamente contrarie all'interesse della compagnia assicurativa ovvero fasulle e truffaldine. (Nella specie, accertata la truffa a danno del cliente da parte del broker – mediante formazione fasulla di documentazione intestata all'Assicurazione - il Tribunale ha affermato il diritto al risarcimento del cliente truffato ed ha accolto l'azione di regresso svolta dall'Assicurazione nei confronti dell'ex agente).
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