Responsabilità solidale di Comune e ASL di Viterbo per i danni cagionati all’auto dall’urto con un cane randagio

Redazione Scientifica
07 Luglio 2017

Secondo la l. reg. Lazio n. 34/1997, il compito di cattura degli animali randagi, e non solo di custodia nei canili, spetta anche ai Comuni, poiché la cattura costituisce il presupposto per il loro ricovero nelle apposite strutture.

IL CASO Un uomo chiede il risarcimento dei danni causati alla propria automobile dallo scontro con un cane randagio. In primo grado il Giudice di Pace condanna sia la AUSL che il Comune di Viterbo al risarcimento in solido, in favore dell'attore, della somma di € 1749,15. In appello, il Tribunale di Viterbo accoglie il ricorso incidentale proposto dal Comune nei confronti della Azienda Unità Sanitaria di Viterbo, deducendo la responsabilità esclusiva della AUSL e dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Comune, che sarebbe responsabile solo della gestione dei canili e non della cattura dei cani randagi. La AUSL ricorre ora in Cassazione, sulla base di due motivi.

ATTRIBUZIONE EX LEGE La Cassazione ricorda che «la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, a cui è attribuito per legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della l. quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi» (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2017 n. 12495, cfr. REDAZIONE SCIENTIFICA, Randagismo: solo il Comune è responsabile per i danni alla popolazione, esclusa la responsabilità dell'ASL, in Ridare.it).

CATTURA COME PRESUPPOSTO PER IL RICOVERO IN CANILE Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata quindi, nella Regione Lazio, come si evince dall'art. 2, comma 1, lett. b), l. Reg. Lazio 21 ottobre 1997 n. 34, il compito di cattura degli animali randagi, e non solo di custodia nei canili, spetta anche ai Comuni, poiché la cattura costituisce il presupposto per il loro ricovero nelle apposite strutture. L'art. 3, comma 3, prevede poi espressamente che spetta ai servizi veterinari anche «il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE Pertanto, afferma la Cassazione, sussiste la responsabilità solidale del Comune di Viterbo e della AUSL di Viterbo per i danni causati a terzi da cani randagi, dei quali l'uno o l'altra non abbiano assicurato la cattura e la custodia. La sentenza impugnata viene cassata ove non riconosce la responsabilità concorrente del Comune, confermando così quanto deciso in primo grado dal Giudice di Pace.

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