Certificato di assicurazione: nessuna multa se si esibisce la copia digitale
07 Settembre 2016
Il codice della strada (art. 180) stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo deve avere il certificato di assicurazione obbligatoria. A seguito del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con l. 24 marzo 2012, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione. L'art. 127 Cod. Ass. rinvia per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato al Regolamento IVASS. L'IVASS, con provvedimento 22 dicembre 2014, n. 41, ha previsto che «la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica».
Il Ministero dell'Interno tramite Circ. 1 settembre 2016, n. 300/A/5931/16/106/15 ha stabilito che «in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lett. d) e art. 180, comma 7, Cod. Strada o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, Cod. Strada, possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo».
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