Prole abbandonata: danno calcolato sul parametro delle tabelle milanesi per perdita del rapporto parentale
07 Ottobre 2014
I giudici di merito utilizzano come base di calcolo per il risarcimento del danno che un padre deve ai figli abbandonati il parametro delle tabelle del Tribunale di Milano relative alla perdita del rapporto parentale. La Cassazione è concorde.
Cass., sez. I civ., 22 luglio 2014, n. 16657
I fatti. Dopo aver abbandonato e privato dell'assistenza morale e materiale i due figli nati dall'unione con M.F., il sig. B. viene condannato a corrispondere a quest'ultima l'importo di Euro 132.000,00 come rimborso delle spese sostenute per il loro mantenimento e, di Euro 100.000,00 per ciascuno figlio a titolo risarcitorio per la lesione del diritto fondamentale inerente la qualità di figli. La sentenza del tribunale di Brescia viene confermata in Appello. Avverso questa il B. ricorre per Cassazione, ma la Corte rigetta il ricorso.
Conferma delle sentenze precedenti. La Corte concorda pienamente con quanto statuito dai giudici del merito ritenendo il sig. B. responsabile della violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, per avere privato i figli dell'affettività paterna. La Corte chiarisce che nei casi in cui il figlio viene riconosciuto da uno solo dei genitori quest'ultimo ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la quota versata per il mantenimento della prole, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (v. Cass. n. 22506/2010, Cass. n. 5652/2012). L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, è collegata allo status genitoriale, e per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica.
Tabelle di Milano come base del calcolo. Tra i motivi di gravame il sig. B. lamenta il ricorso al parametro delle tabelle del Tribunale di Milano del 2009 relative alla perdita del rapporto parentale usato come base di calcolo per determinare l'importo risarcitorio necessario a ristorare i figli in conseguenza del disinteresse affettivo del padre. Il ricorrente obietta che erroneamente i giudici del merito avevano richiamato, per la determinazione del danno non patrimoniale, tali tabelle, in quanto formulate sulla base di parametri non pertinenti, che valutavano l'ipotesi del decesso della vittima e la particolarità della relazione con i danneggiati (come la convivenza, l'età, ecc.). La Corte riconosce che il caso specifico verte su un genitore che, non riconoscendo il figlio e privandolo dei mezzi di sussistenza, impedisce il sorgere in concreto del rapporto parentale dalla procreazione, mentre le tabelle milanesi hanno a oggetto la quantificazione del “danno da lesione del rapporto parentale” nelle ipotesi in cui una persona sia vittima della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali. Ma la Corte ritiene il motivo di ricorso infondato: le tabelle adottate, infatti, rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, e i giudici del merito hanno correttamente tenuto conto della particolarità della fattispecie con gli opportuni adattamenti, procedendo con valutazione equitativa incensurabile in questa sede.
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