Opera distrutta da incendio appiccato da ignoti: cosa può fare il committente?

Redazione Scientifica
07 Ottobre 2015

Se l'opera perisce a causa di un incendio cagionato da ignoti, il committente può richiedere il rifacimento della cosa all'appaltatore...

In caso di perimento della cosa per fatto imputabile all'appaltatore, questi è tenuto al rifacimento dell'opera ex novo, senza alcun ulteriore compenso, in applicazione della regola generale per cui l'obbligazione contratta con l'appalto permane fino alla consegna del opus perfectum; tuttavia, se la cosa perisca per causa non imputabile ad alcuna delle parti (nella specie, incendio dei fabbricati posto in essere da terzi ignoti), prima che l'opera sia accettata dal committente oppure che questi sia in mora a verificarla, l'art. 1673, comma 1, c.c. prevede quale unico rimedio il rifacimento dell'opera, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo pattuito o determinato ex art. 1657 c.c..

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