L’assicurazione RCA copre anche i danni subiti dall’assicurato-trasportato-comproprietario, coniuge del conducente in regime di comunione dei beni

Redazione Scientifica
07 Novembre 2016

Il proprietario-assicurato terzo trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore RCA, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione del veicolo condotto dal marito in regime di comunione dei beni.

Il caso Tizia, coinvolta in un incidente stradale, quale trasportata, essendo comproprietaria dell'autovettura coinvolta e guidata dal marito, si rivolge al Tribunale per ottenere dalla compagnia assicuratrice il risarcimento del danno subito. Il giudice di primo grado respinge la domanda e la Corte d'Appello, successivamente adita, conferma la decisione. La donna ricorre dunque in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione e violazione della Direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983.

Direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983 La direttiva CEE n. 84/5 del 1983 aveva eliminato alcune disparità esistenti, in materia risarcitoria, tra gli Stati membri , tra cui proprio quella che negava al coniuge comproprietario del veicolo, in comunione dei beni, di essere risarcito. Nonostante l'Italia non si fosse adeguata alla Direttiva entro il 31 dicembre 1988, data in cui la Direttiva acquistava efficacia, e l'incidente si fosse verificato dopo tale data, la ricorrente sosteneva che tale ritardo potesse considerarsi superato dalla l. n. 142 del 1992. Stante la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, la pretesa doveva essere considerata meritevole di risarcimento.

Principio solidaristico La Suprema Corte evidenzia come la modifica apportata dal d.l. n. 857/1976 all'art. 1 l. n. 990/1969 avesse esteso il diritto al risarcimento dei terzi trasportati anche prima dell'entrata in vigore della modifica operata dalla l. n. 142/1992 (Cass. civ., 26 ottobre 2009 n. 22605). La Terza Sezione chiarisce, infatti, l'importanza del principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, che garantisceal proprietario trasportato il diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, «essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente (Cass. civ., 30 agosto 2013 n. 19963 e Cass. civ., 19 giugno 2015 n. 12687)».

I danniriportati dal coniuge terzo trasportato, nonché proprietario in comunione dei beni con il conducente del mezzo su cui viaggiava, devono pertanto essere risarciti. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'Appello, in diversa composizione.

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