Da risarcire il danno da mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga
08 Marzo 2016
Il caso. Una donna veniva investita da un'auto mentre transitava lungo le strisce pedonali. A causa delle gravi lesioni riportate la donna moriva. I congiunti della vittima richiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti.
Nessuna responsabilità del pedone. Il Tribunale, ricostruita la vicenda sulla base del verbale della polizia stradale e delle conclusioni raggiunte in sede di ctu cinematica, ascrive il sinistro in via esclusiva alla condotta gravemente colpevole del conducente dell'autovettura, a causa dello stato di ebbrezza alcolica nel quale versava.
Danni non patrimoniali. Pertanto, vengono riconosciuti i danni agli attori a titolo di perdita del rapporto parentale. In particolare, il giudice milanese ha liquidato il danno in modo diverso, ossia tenendo conto di un'equa graduazione con riferimento ai singoli soggetti:
Danni patrimoniali. Il giudice infine accoglie il lamentato pregiudizio patrimoniale circa «il mancato apporto in futuro dell'attività di casalinga della defunta», dovendosi ritenere «che indubbiamente può riconoscersi tale pregiudizio con riferimento all'apporto della figura della defunta quale madre e moglie nel compendio familiare, senza alcun svilimento di tale figura e con riferimento alle incombenze di natura prettamente materiale quali la cura e la pulizia della casa che debbono essere svolte con l'impiego di una colf». Aggiunge poi il giudice che tale pregiudizio «sia limitato nel tempo, stante il prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi». Tenuto conto dell'allegazione prodotta dagli attori riguardo l'assunzione di una colf, il Tribunale di Milano ha liquidato a tale titolo la somma di € 50.000. |