Extrapetizione in caso di concorso tra azioni riferibili alla circolazione ed al trasporto e nozione di circolazione di veicoli

Antonino Barletta
08 Luglio 2015

Tizio viaggia come trasportato sull'auto di Caio. Questi, sentendo un rumore, ferma la vettura e scende dalla stessa per vedere se c'era un guasto al motore. Apre, quindi, il cofano anteriore. Tizio, per aiutare Caio, scende dall'auto e si avvicina anch'egli al cofano. Nel richiudere il portellone del cofano, Caio non si avvede che Tizio vi aveva poggiato la mano che rimane, così, schiacciata. Il tutto avviene a motore acceso. Il giudice adito rigetta la domanda in quanto, pur essendo la macchina in circolazione, la discesa di Tizio dalla vettura avrebbe eliso il nesso causale tra trasporto e danno. Decido di impugnare la sentenza in quanto, nel domandare il risarcimento, Tizio non aveva mai collegato la sua pretesa al “trasporto”, ma alla tutela che ad ogni terzo deve essere accordata ed equiparando la fattispecie al caso di scuola della chiusura della portella di un'auto da parte del suo conducente.

Quesito sul concetto di circolazione. Tizio viaggia come trasportato sull'auto di Caio. Questi, sentendo un rumore, ferma la vettura e scende dalla stessa per vedere se c'era un guasto al motore. Apre, quindi, il cofano anteriore. Tizio, per aiutare Caio, scende dall'auto e si avvicina anch'egli al cofano. Nel richiudere il portellone del cofano, Caio non si avvede che Tizio vi aveva poggiato la mano che rimane, così, schiacciata. Il tutto avviene a motore acceso. Il giudice adito rigetta la domanda in quanto, pur essendo la macchina in circolazione, la discesa di Tizio dalla vettura avrebbe eliso il nesso causale tra trasporto e danno. Decido di impugnare la sentenza in quanto, nel domandare il risarcimento, Tizio non aveva mai collegato la sua pretesa al “trasporto”, ma alla tutela che ad ogni terzo deve essere accordata ed equiparando la fattispecie al caso di scuola della chiusura della portella di un'auto da parte del suo conducente.

Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al “terzo trasportato” è riferibile la tutela che in generale spetta a tutti i soggetti che possano ricevere danni dalla circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 2054 c.c., qualunque sia il titolo del trasporto. L'applicabilità della disciplina relativa al trasporto, in alternativa a quella riferibile alla circolazione di veicoli, rileva solo allorché tale trasporto sia riconducibile all'esecuzione del relativo contratto, determinando un concorso tra l'azione contrattuale e quella extracontrattuale a norma dell'art. 2054 c.c. (Cass., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17848; Cass., sez. III, 1 giugno 2006, n. 13130). Dal punto di vista processuale, poi, si pone il problema di stabilire se il giudice possa operare una riqualificazione della domanda risarcitoria in concreto configurabile e rilevante in relazione ad entrambi i titoli, anche ove l'attore abbia espressamente fondato la propria richiesta su un titolo soltanto.

Nel caso di specie, però, sembrerebbe che il giudice si sia pronunciato sostituendo il titolo extracontrattuale – dedotto dal danneggiato in relazione a un'azione extracontrattuale – con altro titolo, concretamente non riferibile alla richiesta risarcitoria. Ciò spiega perché, pronunciandosi sulla causa, non si sia soffermato sulla possibilità o meno di applicare la nozione di circolazione ex art. 2054 c.c.. In base a quanto esposto, la sentenza sarebbe così viziata da extrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c..

Riguardo infine alla questione di merito, relativa al concetto di circolazione, è prevalente l'indirizzo volto ad applicare estensivamente le disposizioni di cui al citato art. 2054 c.c., riferendole anche alle operazioni prodromiche alla messa in marcia: orientamento in genere enunciato in relazione alla fattispecie di un danno cagionato ad un terzo intento a salire sul veicolo da parte del conducente con la chiusura intempestiva dello sportello (Cass., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12284). Nell'ipotesi in esame l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. può essere argomentata in relazione al fatto che la verifica del guasto fosse evidentemente finalizzata alla prosecuzione della circolazione dell'auto. Di recente, peraltro, le Sezioni Unite si sono pronunciate confermando e precisando i termini dell'interpretazione estensiva dell'art. 2054 c.c., come segue: «la pericolosità di un veicolo nonsi relaziona solo con gli eventi tipici della circolazione (marcia, sostanza, partenza ecc.), ma è correlato all'insieme delle specificità che lo caratterizzano e che, nella loro globalità – comprensiva, cioè, anche di speciali operazioni che ne caratterizzano la funzione– interferiscono con la presenza di cose e pedoni, allorché vengano poste in essere nelle aree destinate alla circolazione. (…) Valga, altresì, considerare che l'art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del C.d.S. del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata; quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità ‘da attività pericolosa' che è quella di cui all'art. 2054 c.c.. E poiché il “veicolo” deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l'individuazione come tale ai sensi del C.d.S., “l'uso” che di esso si compia su aree destinate alla circolazione – sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere – costituisce “circolazione del veicolo” stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c.. Ne consegue che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata» (così Cass., S.U., 29 aprile 2015, n. 8620, a proposito del danno causato dall'errata manovra del braccio meccanico di un'autogru).

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