Infortunio sul lavoro: applicate le Tabelle di Roma per risarcimento danno da perdita del congiunto
08 Agosto 2014
In un caso di infortunio mortale sul luogo di lavoro, la moglie del lavoratore, anche quale legale rappresentante del figlio minore, chiede il risarcimento dei danni subiti alla società datrice di lavoro ed al responsabile della sicurezza del cantiere. Il danno da perdita del congiunto però viene liquidato secondo i criteri stabiliti dalla tabella di Roma e vengono così disattese (senza alcuna motivazione) le indicazioni della Cassazione (Cass. sentenza n. 12408/2011) circa l'applicazione della tabella milanese (anche per) il danno da perdita del rapporto parentale.
Trib. Roma, 5 giugno, 2014 n. 12346
I fatti. In un cantiere un lavoratore, in seguito al cedimento di una pianella del bordo esterno di un ponte in costruzione, scivola e cadendo perde la vita. DMR. moglie del defunto, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore, cita in causa G. spa datrice di lavoro e MC. delegato alla conduzione del cantiere e responsabile della sicurezza dello stesso, davanti al tribunale, in funzione di giudice del lavoro. Il giudice dispone la separazione delle cause e la trasmissione degli atti al tribunale, ritenuto competente con rito ordinario relativamente alle domande proposte dall'attrice iure proprio, anche in qualità di legale rappresentante del figlio minore. La sig.ra DMR chiede pertanto davanti al tribunale di Roma il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del marito, nonché padre del figlio minore. La parte attrice addebita ai convenuti di non aver adottato le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie per tutelare la vita del lavoratore. Il giudice accoglie in parte le richieste risarcitorie.
Riconoscimento del danno non patrimoniale. Il tribunale valuta unicamente la sussistenza dei danni lamentati iure proprio con esclusione di quelli iure hereditario (sui quali si è invece pronunciato il giudice del lavoro). Oltre al danno patrimoniale, il giudice esamina la richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale, argomentando che il fatto illecito costituisce altresì reato ed ha leso anche interessi costituzionalmente rilevanti. Nel caso specifico l'esistenza del danno deve ritenersi provata in base alla natura dello stretto vincolo familiare degli attori con la vittima, circostanza che giustifica la presunzione della sussistenza del danno ex art. 2727 c.c.
Criteri di liquidazione della tabella di Roma. Il tribunale, per la liquidazione del danno, preferisce l'applicazione dei criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle di Roma, discostandosi così (senza alcuna motivazione) da quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 12408/2011. Con questa sentenza la Cassazione aveva indicato le tabelle milanesi come unico parametro equitativo da prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale non solo nei casi di calcolo di risarcimento del danno biologico, ma anche per la liquidazione del danno da perdita (e grave lesione) del rapporto parentale. La Sprema Corte ha più volte ribadito che (in presenza di determinati presupposti) sono ricorribili in Cassazione per violazione di legge (in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c.) le sentenze che abbiano fatto applicazione di tabelle diverse da quella milanese. Nella sentenza in esame, tuttavia, con valutazione equitativa di tutte le specifiche circostanze del caso concreto al fine di adeguare l'equivalente pecuniario all'oggettiva entità del danno, il giudice applica i criteri tabellari in uso presso il tribunale di Roma che fanno riferimento ad un sistema “a punti” considerando i seguenti fattori:
Il tribunale di Roma stima equo liquidare i seguenti importi: Euro 300.960,00 per risarcire la perdita del rapporto parentale subita dalla moglie della vittima primaria ed Euro 291.555,00 per risarcire al figlio minore il danno da perdita del padre. |