Aggiudicatario non stipula contratto: da risarcire il danno emergente per il maggior onere dipeso dallo scorrimento della graduatoria
08 Settembre 2016
Il caso. Un ospedale indiceva una gara per individuare l'istituto di credito con cui stipulare un contratto di mutuo di 8.000.000 € per fronteggiare future spese necessarie per il funzionamento del nuovo istituto. Veniva approvata la graduatoria che vedeva vincitrice la banca Alfa che, rispetto alla banca Beta, prevedeva uno spread più favorevole. La banca vincitrice comunicava che non avrebbe stipulato il contratto di mutuo. L'ospedale agiva allora in giudizio chiedendo la condanna della banca Alfa al risarcimento del danno conseguente al suo rifiuto di stipulare il contratto di mutuo e quantificato in 113.877 €, tenuto conto della differenza del meno favorevole spread offerto dalla banca Beta, divenuta contraente dell'ospedale a seguito di scorrimento della graduatoria.
Il Tar, pronunciandosi sulla questione, riteneva che indebitamente la Banca alfa si era rifiutata di stipulare il contratto ma respingeva la domanda di risarcimento danni.
Il fatto illecito della Banca. L'offerta economica della banca non aveva indicato la necessità o eventualità della preventiva approvazione dei suoi organi deliberanti, bensì aveva dichiarato la sua incondizionata disponibilità a stipulare il mutuo, precisando che «l'offerta» sarebbe rimasta «valida 60 giorni decorrenti da quello di scadenza per la presentazione dei documenti di gara». Da tale dichiarazione si desume «l'impegnatività di tale offerta» e non anche la presenza di una condizione sospensiva o risolutiva. Sicchè la banca si era impegnata ad attivare e concludere positivamente la pratica da parte degli organi deliberanti. Correttamente il Tar aveva considerato del tutto ingiustificato il «rifiuto di stipulazione del contratto, a seguito della presentazione della migliore offerta» da parte della banca.
La risarcibilità del danno anche in mancanza di garanzia provvisoria. Nel caso di specie, il bando non aveva previsto né il versamento della cauzione provvisoria, né la presentazione di una garanzia a prima richiesta. Nonostante questa manchevolezza, l'Ospedale aveva potuto richiedere il ristoro dei danni sulla base del principio generale della risarcibilità del danno, anche perché la banca aveva posto in essere un fatto illecito, oltrechè violato i principi di buona fede e correttezza. In conclusione è fondata la domanda dell'Ospedale finalizzata all'ottenimento del risarcimento del danno conseguente ai maggiori oneri da essa sopportati a seguito della stipula del contratto di mutuo con la banca Beta. Tali maggiori oneri risultano anche qualificabili come perdita in termini di danno emergente.
Sulla base di tali argomenti, il Consiglio di Stato ha condannato la banca Alfa al pagamento in favore dell'Ospedale di € 122.729,24 oltre interessi e rivalutazione
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