Rumorosa Festa dello Sport: le immissioni acustiche non sono sempre vietate
08 Settembre 2017
IL CASO Due comproprietari di un immobile ad uso abitativo convengono in giudizio un'associazione polisportiva dilettantistica per ottenere il risarcimento dei danni prodotti dalle immissioni acustiche emesse nel corso delle manifestazioni sportive e ricreative (in orario serale/notturno) organizzate negli spazi comunali adiacenti l'abitazione per il mese di luglio di ogni anno (dal 2005) durante la cd. Festa dello Sport. Gli attori denunciano che l'affluenza dei visitatori in questi eventi è tale da comportare immissioni sonore intollerabili, tali da pregiudicare la tranquillità della loro vita domestica. Chiedono pertanto al Tribunale di Como il risarcimento dei danni a titolo di danno biologico, esistenziale e da svalutazione del dell'immobile.
VALUTAZIONE DEL GIUDICE IN CONCRETO Il Tribunale ricorda anzitutto che l'art. 844 c.c. vieta le immissioni tra fondi confinanti qualora esse superino la normale tollerabilità, e che l'autorità giudiziaria, nell'applicare la norma, deve tenere conto sia delle esigenze della produzione, sia delle ragioni della proprietà e che può considerare la priorità di un determinato uso. Quindi non tutte le immissioni sono vietate; la valutazione della tollerabilità è affidata al giudice, che opera una valutazione in concreto, che non ha carattere assoluto ma è relativa alla situazione ambientale in concreto verificata, variabile quindi da luogo a luogo a seconda della zona e delle abitudini degli abitanti. Detta valutazione può poggiare anche su presunzioni o prove testimoniali, non essendo necessario l'espletamento di prove tecniche (Cass. civ., n. 2166/2006).
CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI Il giudice, ricorda il Tribunale, nell'effettuare la sua valutazione deve considerare anche le ormai diffuse abitudini di vita e ai comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento di attività, come quelle sportive e ricreative, «avviene prevalentemente all'aria aperta ed è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e di clima più favorevole» (Cass. civ., n. 2166/2006). Quindi, prosegue il Giudice di merito, il limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere valutato a prescindere dal particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze, di proprietà privata e della produzione, assumono rilievo.
DOMANDA INFONDATA Nel caso di specie, il Giudice chiarisce come dagli atti sia emerso che gli eventi ludico-sportivi in questione siano limitati ad un arco temporale estremamente ristretto, svolgendosi in estate, solo nel mese di luglio, principalmente nel fine settimana, con orario serale limitato (20.30-23.00). Inoltre, conclude il Tribunale, anche l'afflusso di pubblico risulta essere assai contenuto, trattandosi di eventi sportivi di portata territoriale, che interessano solo la Comunità e quelle limitrofe. Il Tribunale dunque rigetta la domanda e compensa le spese di lite. |