Reato commesso in conseguenza di patologica affezione al giuoco

Guido Travaini
09 Febbraio 2015

La ludopatia può costituire incapacità d'intendere e volere se il soggetto commette il reato per conseguenza della sua patologica affezione al giuoco? È la ludopatia assimilabile al disturbo ossessivo compulsivo e quindi costituisce patologia psichiatrica abituale o è assimilabile ad un disturbo di personalità?

La ludopatia può costituire incapacità d'intendere e volere se il soggetto commette il reato per conseguenza della sua patologica affezione al giuoco? È la ludopatia assimilabile al disturbo ossessivo compulsivo e quindi costituisce patologia psichiatrica abituale o è assimilabile ad un disturbo di personalità?

Da un punto di vista diagnostico il DSM-IV specificava che il “Gioco D'Azzardo Patologico (GAP) è un disturbo del controllo degli impulsi, che consiste in un comportamento di gioco persistente, ricorrente e maladattivo che compromette le attività personali, familiari o lavorative”.

La nuova edizione ha riclassificato il gioco d'azzardo patologico nell'area delle dipendenze (addictions) per le similarità tra il GAP e le dipendenze da alcol ed altre sostanze d'abuso. Per la precisione, in clinica, il disturbo non viene più definito “gioco patologico” ma “disordered gambling” (gioco problematico).

È una patologia, secondo quanto specificato nel sito ufficiale del Ministero della Salute, che ha in comune tratti con il disturbo ossessivo compulsivo ma rappresenta una entità a sé.

Il DDL 13 settembre 2012 n. 158 (art. 5), ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia. Quindi si tratta di una patologia vera e propria.

Per quanto riguarda la correlazione con l'imputabilità, vige la regola che non è sufficiente la mera diagnosi ma occorre un ricostruzione rigorosa tra patologia e fatto reato e quindi deve essere valutato caso per caso.

In tal senso, si richiamano le parole di Bianchetti, il quale sottolinea che “all'interno della nostra giurisprudenza penale persiste, ancor più che in ambito clinico-forense, un atteggiamento estremamente prudente, se non addirittura scettico, nei confronti del gioco d'azzardo patologico, soprattutto nel momento in cui questo possa essere riconosciuto incidente, in quanto costituente condizione di infermità, sulle funzioni dell'intendere e/o del volere del singolo soggetto”. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la ludopatia può di fatto avere un potere incidente sull'imputabilità del soggetto a patto che essa sia di consistenza, gravità ed intensità tali da incidere concretamente sulle capacità intellettive e/o volitive del soggetto e che abbia una correlazione diretta con il fatto illecito commesso. In particolare, il nesso eziologico deve essere concretamente accertato ed il funzionamento psicopatologico dell'autore di reato deve sussistere al momento della commissione dello specifico comportamento antigiuridico per cui giudizialmente si procede (si veda - anche per un approfondimento giurisprudenziale - R. Bianchetti, Gioco d'azzardo patologico ed imputabilità – Note criminologiche alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità, Diritto Penale Contemporaneo, 22 maggio 2014, consultabile al link http://www.penalecontemporaneo.it/materia/10-/-/-/3093-gioco_d_azzardo_patologico_ed_imputabilit_/

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