Tabelle milanesi: disapplicazione possibile solo se motivata

Redazione Scientifica
09 Marzo 2016

La disapplicazione degli importi minimi o massimi previsti dalle tabelle di risarcimento del danno non patrimoniale è possibile solo se viene adeguatamente motivata.

Il caso. Le figlie non ancora trentenni di un uomo investito da un trattore - deceduto a seguito del conseguente intervento chirurgico di amputazione dell'avampiede - agiscono in giudizio nei confronti della società proprietaria del trattore, dell'assicurazione e della Asl per ottenere il risarcimento del danno da morte. Il giudice di prime cure accoglie la domanda e condanna i convenuti al risarcimento del danno (escludendo solo la responsabilità della Asl, riconosciuta poi durante il giudizio di appello). L'importo del risarcimento liquidato dai giudici di merito diviene però oggetto del ricorso in Cassazione: le ricorrenti vogliono dimostrare come nel giudizio di merito non siano state applicate correttamente le Tabelle milanesi del 2011 per la liquidazione del danno non patrimoniale, invocando dunque la violazione dell'art. 1226 c.c. Sostengono, altresì, che non sia stato in alcun modo motivato il procedimento estimatorio che ha stabilito come risarcimento un importo inferiore alla somma minima prevista, non tenendo conto del danno esistenziale cagionato. Propone ricorso incidentale la struttura sanitaria, contestando la propria responsabilità.

Possibile un risarcimento inferiore ai minimi tariffari se motivato. La Corte di Cassazione accoglie le motivazioni del ricorso principale: l'importo stabilito dai giudici di merito per il risarcimento è effettivamente inferiore al minimo previsto dalle Tabelle milanesi del 2011, che sono riconosciute a livello nazionale come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico (Cass. civ., 25 febbraio 2014, n. 4447). Sostiene che «è certamente da ammettersi la possibilità che la liquidazione del danno non patrimoniale, all'opera di necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, sia effettuata anche con il superamento dei limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalla c.d. tabella milanese». Tuttavia una deroga ai parametri ordinari è consentita se il caso in concreto presenta delle caratteristiche peculiari, ma solo previa motivazione, affermando che questa possa avvenire solo quando la specifica situazione presa in considerazione «si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro stesso non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in base all'oscillazione ipotizzabile nell'ambito delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit; in tal caso il giudice deve dare adeguato conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate».

Danno esistenziale. Non è accolto invece il motivo di ricorso avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, perché la Corte ritiene principio ormai consolidato (a partire dalla Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 per giungere fino a Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4043) che «il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria che comprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, e quindi sia quelle ricollegabili alla sofferenza e al dolore per la perdita del congiunto sia quelle consistenti nel venir meno del rapporto parentale».

La Cassazione quindi cassa parzialmente la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.

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