Acqua sul manto stradale dovuta a una perdita a margine del marciapiede: danno da cose in custodia o responsabilità ex art. 2043 c.c.?
10 Marzo 2017
IL CASO Un ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, cade dal suo ciclomotore a causa dell'acqua presente sul manto stradale, fuoriuscita da un tubo rotto a margine della strada . I suoi genitori ricorrono al Tribunale di Agrigento per ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Agrigento ma il giudice di primo grado respinge il ricorso. Divenuto maggiorenne, il ragazzo ricorre in appello ma anche la Corte di Palermo ritiene il gravame inammissibile, confermando la sentenza impugnata. Affidandosi ad un unico motivo, il ragazzo ricorre ora in Cassazione, lamentando come la Corte abbia erroneamente inquadrato la fattispecie nella norma dell'art. 2043 c.c., denunciando altresì violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
INSIDIA SORTA IN CONSEGUENZA DEL FATTO DI TERZO? La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso. Inquadrando la fattispecie nell'art. 2043 c.c., la Corte d'Appello aveva infatti erroneamente rilevato che il sinistro si era verificato non per un pericolo connesso alle condizioni della strada bensì a causa di un'insidia sorta in conseguenza del fatto del terzo, dando quindi per pacifica la prova del nesso di causalità tra la caduta del ragazzo e la presenza di acqua sul manto stradale, escludendo altresì che a carico del danneggiato potessero rinvenirsi «gli estremi di un comportamento colposo idoneo ad escludere il caso fortuito» (Cass. civ., 18 settembre 2015 n. 18317).
VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO DI CUSTODIA La Cassazione osserva che il parametro per la definizione della fattispecie deve invece essere l'art. 2051 c.c., trattandosi della violazione di un obbligo di custodia. In base a tale norma, la Corte ricorda che è posto a carico del danneggiato l'onere della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso (Cass. civ., 21 marzo 2013 n. 7125).
NON SPIEGATE LE RAGIONI DEL RIGETTO La Suprema Corte lamenta come la Corte d'Appello non abbia spiegato né come la rottura di un tubo a margine della strada potesse essere ricondotta a conseguenza del fatto di un terzo, né tantomeno il motivo per cui era stata esclusa la responsabilità del Comune. Sarebbe stato dovere del Comune provare che, solo a causa della rapidità e dell'intensità del fenomeno non era stato possibile effettuare un intervento tempestivo di riparazione della perdita, proprio in virtù del fatto che «il danno è stato ricondotto dalla sentenza in esame ad un'obiettiva pericolosità della res, sebbene generata da un fatto non determinato (Cass. civ., ord., 20 ottobre 2015 n. 21212)».
La Corte pertanto accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte d'Appello in diversa composizione, che dovrà valutare la fattispecie in relazione all'art. 2051 c.c.
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