Regolamento rc medica: nessuna barriera all’ingresso, la polizza deve essere garantita a tutti

Redazione Scientifica
09 Aprile 2015

«Regolamento incompiuto rispetto agli obiettivi che si propone di realizzare». Queste le parole del Consiglio di Stato, espresse con il parere n. 1040/2015, rispetto alla bozza di regolamento sulla responsabilità civile e professionale delle professioni sanitarie. Rimandato, quindi, il provvedimento al Ministero, che dovrà rivederlo e integrarlo, alla luce di quanto esposto nel parere stesso.

Rimandato ancora una volta. Il cammino del «Regolamento sulla responsabilità civile e professionale delle professioni sanitarie» è ancora lungo e sembra che il provvedimento non vedrà la luce nel breve periodo. Infatti, la bozza di regolamento, attuativa della riforma delle professioni (Dpr. 7 agosto 2012, n. 137) e della c.d. legge Balduzzi (d.l. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012) si è scontrata con lo “stop” del Consiglio di Stato, che attraverso il parere n. 1040/2015, ha ritenuto incompiuto e incompleto il provvedimento rispetto agli obiettivi per cui è nato. Allungata, nuovamente, quindi, l'attesa (che dura da circa due anni) del regolamento sulla rc medica: il Consiglio di Stato, pur esprimendo un parere favorevole, obbliga il Ministero a rimaneggiare il provvedimento che – a parole del Consiglio – «lascia uno spazio non coperto dalla normativa» che dovrà essere «oggetto di ulteriore e approfondita riflessione da parte del legislatore primario».

Il “buco nero” del regolamento. La bozza di regolamento si sviluppa in 18 articoli, il cui fulcro è rappresentato:

  • dalla previsione di una copertura assicurativa per le specialità a rischio;
  • la circoscrizione della responsabilità dei sanitari (liberi professionisti, medici dipendenti di struttura pubblica o privata);
  • la costituzione di un Fondo rischi sanitari a cui dovrebbero attingere i professionisti.

Proprio quest'ultimo aspetto è il “punto debole” del provvedimento, “mal visto” del Consiglio. Invero, la Legge Balduzzi prevedeva che il Fondo stesso fosse finanziato, in parte, da professionisti e, in parte, dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo rc sanitaria nella misura massima del 4% della raccolta dei premi del settore dell'anno precedente. Secondo i giudici vi sarebbe «uno spazio non coperto dalla normativa» riscontrato nelle situazioni nella quali al mancato accesso al Fondo corrisponda anche la mancata stipula di un contratto di assicurazione da parte del professionista incapace di sostenere il costo della polizza o respinto dal mercato. Il Ministero dovrà quindi intervenire considerando anche tali situazioni, integrando la disciplina sul fondo rischi sanitari, al fine di garantire la polizza anche a chi non può permettersela.

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