La legge Gelli-Bianco, in sede penale, si applica solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma
09 Giugno 2017
IL CASO Un medico psichiatra, sia nella sua qualità di responsabile dell'ufficio salute di una ASL, sia quale psichiatra di riferimento del piano riabilitativo redatto per un paziente in cura presso una struttura residenziale a bassa soglia assistenziale, viene accusato di aver posto in essere condotte attive ed omissive ritenute causalmente collegate all'omicidio perpetrato dal suo paziente nei confronti di altro ospite del medesimo istituto. Il GIP, in sede di udienza preliminare, pur considerando a posteriori le scelte effettuate dal medico oggettivamente inadeguate, emette sentenza di non luogo a procedere ritenendo che l'azione dello psichiatra non può essere considerata causa scatenante dell'imprevedibile gesto omicida. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile costituita.
LA PROVA SCIENTIFICA NEL GIUDIZIO PENALE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 425 c.p.p. per non avere, il GUP, accolto l'istanza di espletamento di una perizia al fine di chiarire la conferenza delle scelte terapeutiche effettuate dal sanitario rispetto all'azione omicida. La Corte censura la valutazione del GUP, in quanto non tiene conto dell'insegnamento espresso dal diritto vivente rispetto all'apprezzamento della prova scientifica nel giudizio penale, rilevando, inoltre l'assenza di un'adeguata motivazione sul punto. Per le predette ragioni la sentenza del GUP viene annullata con rinvio.
CONCORSO COLPOSO NEL REATO DOLOSO E L'IMPORTANZA DELLE LINEE GUIDA In vista delle rinnovate valutazioni demandate al Tribunale, la corte si sofferma sulla problematica del concorso colposo dello psichiatra nel reato doloso posto in essere da un suo paziente, affermandone la configurabilità alla luce di numerosi arresti giurisprudenziali che anno fatto seguito ad una risalente posizione critica assunta dalla giurisprudenza di legittimità. Si evidenzia, inoltre, come la condotta dello psichiatra, nell'ambito della relazione terapeutica, debba essere necessariamente valutata alla luce del rispetto di eventuali codificate procedure formali ovvero di protocolli o linee guida che risultino adeguate al caso concreto. Le linee guida offrono al giudice un parametro di riferimento che garantisce maggior tassatività nella valutazione di eventuali profili di colpa; del resto, osservano gli ermellini, alle linee guida è affidato un ruolo speciale sin dall'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012 n. 158 (c.d. decreto Balduzzi) che pur essendo stato abrogato dalla l. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), trova ancora applicazione ai sensi dell'art. 2 c.p., essendo più favorevole rispetto alla normativa sopravvenuta.
LA LEGGE GELLI-BIANCO E LE SUE CONTRADDIZIONI sempre in vista delle rinnovate valutazioni che verranno richieste al giudice del rinvio, la corte tenta di dirimere i problemi di diritto intertemporale conseguenti alla successione delle leggi penali nel tempo. I Supremi Giudici osservano come l'abrogato art. 3 del decreto Balduzzi, che aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve per l'esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, serviva da “scudo protettivo” contro istanze punitive non giustificate. Di converso, la citata novella di cui all'art. 6 l. n. 24/2017, che esclude la punibilità del medico che rispetta le raccomandazioni previste dalle linee guida quando l'evento si è verificato a causa di imperizia, suscita problemi interpretativi a prima vista irrisolubili, in quanto appare illogico prevedere l'accertamento di una condotta imperita in capo a colui che ha correttamente rispettato le linee guida. Nè può ipotizzarsi che il legislatore abbia inteso escludere la punibilità del sanitario che pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di un comportamento imperito abbia comunque fatto applicazione di direttive qualificate. Una tale soluzione, implicando un radicale esonero da responsabilità, rischierebbe di vulnerare l'art. 32 Cost., così vulnerando la finalità stessa della novella, volta a tutelare maggiormente la salute della collettività. Inoltre, anche sotto un profilo prettamente civilistico, in considerazione del fatto che l'art. 7 della novella correla il risarcimento del danno alla condotta dell'esercente ai sensi dell'art. 5 della stessa e all'art. 590-sexies c.p., il sol fatto dell'osservanza delle linee guida, anche quando non rilevante ai fini del giudizio di responsabilità, non solo escluderebbe la responsabilità penale, ma limiterebbe altresì la quantificazione del danno.
QUALE LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NOVELLA La Corte ritiene che le coordinate e le finalità delle legge emergano chiaramente dal testo della norma; queste sono volte a tutelare il bene della sicurezza delle cure attraverso l'uniforme applicazione di direttive accreditate e virtuose, stornando il pericolo di degenerazioni dovute a linee guida interessate o non scientificamente fondate. La norma prevede l'esclusione di responsabilità del medico che fa buon uso di linee guida appropriate rispetto al caso concreto, cosicchè quando le linee guida non sono appropriate e vanno disattese, non si applica l'art. 590-sexies c.p. ma trova applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 43, 589 e 590 c.p. In questo modo, il professionista si troverà ad agire in una situazione di ben maggior determinatezza rispetto al passato e sarà valutato in conseguenza della pertinenza o meno delle raccomandazioni generali di cui ha fatto uso nello sviluppo della relazione terapeutica. Tale ricostruzione, affermano gli ermellini, consente di dare conto anche della infelice espressione “a causa di imperizia” inserita nell'art. 590-sexies c.p.. Il legislatore, infatti, ha voluto mettere in chiaro che il predetto nuovo articolo si applica solo quando sia stata elevata o possa essere elevata imputazione di colpa per imperizia.
LA CONFIGURAZIONE DELLA COLPA IN AMBITO SANITARIO I Supremi Giudici evidenziano come la novella, così come interpretata, incida considerevolmente sulla configurazione della colpa in ambito sanitario. Dopo aver sottolineato l'importante progetto della riforma volto alla codificazione ed istituzionalizzazione e del continuo adeguamento delle direttive a tutela della sicurezza delle cure, la corte evidenzia come il catalogo delle linee guida – principale criterio valutativo della responsabilità del medico - non esaurisca del tutto i parametri di valutazione della condotta del sanitario. In qualche caso, infatti, il terapeuta può invocare raccomandazioni o approdi scientifici che sebbene non formalizzati risultano di elevata qualificazione nell'ambito della comunità scientifica. Nel futuro, pertanto, le valutazioni demandate agli esperti per verificare la colpa dell'esercente la professione sanitaria dovranno tenere in conto i nuovi parametri di cui si è detto, con l'auspicio, che il catalogo delle linee guida accreditate sia attuato nel più breve tempo possibile.
SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO La proposta interpretazione della novella pone problemi di successione di leggi nel tempo rispetto a fatti verificatisi in epoca anteriore all'emanazione della norma. In primo luogo la Corte rileva come la legge Gelli-Bianco non trovi applicazione negli ambiti non governati da linee guida e neppure nei casi in cui queste debbano essere disattese. Precisato quanto sopra, tenuto conto che l'art. 3 del decreto Balduzzi è stato abrogato e che l'interpretazione della norma aveva portato a ritenere che in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica si fosse verificata la decriminalizzazione delle condotte connotate da colpa lieve, la più severa normativa n. 24/2017 – che nulla prevede in tal senso – ai sensi dell'art. 2 c.p. troverà applicazione solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma.
IN CONCLUSIONE La soluzione interpretativa indicata appare l'unica possibile. Essa coglie nella riforma il virtuoso impulso innovatore focalizzato sulla selezione e codificazione di raccomandazioni volte a regolare in modo aggiornato, uniforme, affidabile, l'esercizio dell'ars medica, e, al contempo, ad ancorare il giudizio di responsabilità penale e civile a costituti regolativi precostituiti, con indubbi vantaggi in termini di determinatezza delle regole e prevedibilità dei giudizi. |