Smarrimento del Bancomat: Banca responsabile per prelievi abusivi anche in caso di ritardo nella denuncia
09 Agosto 2016
La Corte di Cassazione ha statuito che il ritardo nella denuncia dello smarrimento del bancomat non esclude la concorrente responsabilità della Banca. La fattispecie Il caso deciso dalla Suprema Corte ripropone la problematica dell'indebito utilizzo del Bancomat smarrito in caso di tardiva denuncia da parte del titolare. Nel caso in questione, due correntiste di Poste Italiane avevano domandato all'Istituto il risarcimento nonostante avessero denunciato tardivamente lo smarrimento del Bancomat. Se in Prime Cure, il Tribunale aveva accolto in parte le domande attoree, condannando il gestore della carta al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta dalle attrici, stante l'indiscussa responsabilità delle titolari della carta nell'aver smarrito la tessera e nell'aver tardivamente denunciato la circostanza, ciò che escludeva qualsiasi titolo di corresponsabilità della società.
L'Istituto di credito deve adottare misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni La Suprema Corte ha invece sottolineato l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale non valorizzando l'elemento di anomalia della movimentazione del conto corrente, a prescindere dall'eventuale inadempimento delle ricorrenti all'obbligo della denuncia di smarrimento della carta. Ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, precisa la Cassazione, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari. Confermando il proprio orientamento già espresso in Cass. Civ. sez. I, 19/01/2016, n. 806, la Suprema Corte ha sottolineato che la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere.
Il decisum La Corte ha dunque cassato la pronuncia, così che il giudice del rinvio possa operare un nuovo esame che tenga conto del titolo di corresponsabilità del gestore della carta, che il Tribunale aveva già identificato, ciò anche tenuto conto della circostanza dedotta dalle ricorrenti secondo cui, solo successivamente all'episodio per cui è causa l'Istituto convenuto ha introdotto il limite mensile dei prelievi che avrebbe potuto senza dubbio contenere la perdita subita dalle attrici. |