È obbligatoria l'assicurazione per gli avvocati? In attesa delle determinazioni del Ministro della Giustizia, il Cnf risponde “no”
Redazione Scientifica
09 Novembre 2015
Con il parere n. 35 del 24 giugno 2015, il Cnf ha chiarito che non è ancora efficace, nei confronti degli avvocati, dell'associazione professionale o della società fra professionisti, l'obbligo di stipulare un'assicurazione per gli infortuni derivanti dall'attività svolta, prevista dall'art. 12, L. n. 247/2012. Invero, l'adempimento di tale obbligo è tuttora differito all'intervento del Ministero della Giustizia per la determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi.
Il parere. Il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 35 (pubblicato sul sito del Cnf il 29 ottobre 2015), su istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ha chiarito che l'obbligo di copertura dell'attività svolta dai praticanti nell'esercizio della loro professione (ex art. 12, comma 2, L. n. 274/2012), non è ancora efficace.
Ad avviso del Cnf, infatti, il comma 5 della citata norma “prevede che l'entrata in vigore di tale obbligo è differita in attesa della determinazione, da parte del Ministero, delle condizioni essenziali della polizza, nonché dei massimali minimi di polizza».
In attesa dell'intervento ministeriale. Ad oggi, non essendo ancora pervenuta nessuna indicazione da parte del Ministero, l'obbligo non è efficace, per nessuna delle due fattispecie previste dall'art. 12, quali:
l'obbligo dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti (comma 1);
l'obbligo dell'avvocato, dell'associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una ulteriore polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dai locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (comma 2).
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