La Direttiva 2009/103/CE, c.d. VI Direttiva: legittimazione passiva, notifica al mandatario, lingua applicabile al processo e diritto applicabile

Antonino Barletta
13 Aprile 2015

Il tema è la c.d. “VI Direttiva”, ossia la Direttiva 2009/103/CE, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. n. 263 del 7 ottobre 2009. Chi bisogna citare in giudizio? È possibile notificare presso il mandatario in Italia? In quale lingua si possono redigere gli atti? Quale è il diritto applicabile?

Il tema è la c.d. “VI Direttiva”, ossia la Direttiva 2009/103/CE, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. n. 263 del 7 ottobre 2009. Chi bisogna citare in giudizio? È possibile notificare presso il mandatario in Italia? In quale lingua si possono redigere gli atti? Quale è il diritto applicabile?

In attuazione di quanto previsto dalla IV Direttiva (ora consolidata nella VI Direttiva, 2009/103/CE), il soggetto danneggiato in un sinistro stradale all'estero, che risieda nel territorio italiano, nei casi previsti dall'art. 151 Cod. Ass. può esercitare l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice che copre la responsabilità civile del responsabile.

L'art. 153, comma 1, Cod. Ass. precisa che si possa richiedere il risarcimento oltre che al responsabile del sinistro, anche all'impresa assicuratrice del danneggiante o al mandatario per la liquidazione, da quest'ultima designato per l'Italia, tramite la procedura stragiudiziale di cui all'art. 152 Cod. Ass. È tuttavia incerto se il mandatario rivesta la legittimazione passiva in ordine alla richiesta del risarcimento (in senso contrario, I. Sabbatelli, sub art. 152 Cod. Ass., in F. Capriglione (a cura di), Il codice delle assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007, 548 s.; diversamente, però, M. Rossetti, L'assicurazione obbligatoria della R.C.A., Torino, 2011, 365, in considerazione della qualità di rappresentante dell'assicurazione del responsabile).

Tale questione è stata sostanzialmente superata dalla CGUE, sez. II, 10 ottobre 2013, Spedition Welter (C-306/12) (in Resp. civ. prev., 2014, 451, con nota di M. Bona, Sinistri stradali, azione diretta e tutela risarcitoria: progressi e arresti nelle ultime pronunce della Corte di Giustizia), con la quale è stato statuito che l'art. 21, comma 5, Dir. 2009/103 va interpretato nel senso che il potere di rappresentanza, che deve essere conferito al suddetto mandatario, non possa non ricomprendere anche la procura a ricevere le notifiche degli atti giudiziari diretti alla impresa assicuratrice del responsabile: «escludere tale procura priverebbe d'altronde la Dir. 2009/103 di una delle sue finalità. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle conclusioni, la funzione del mandatario per la liquidazione dei sinistri consiste proprio, conformemente agli obiettivi di cui alla Dir. 2009/103, nel facilitare le formalità espletate dalle vittime di sinistri, in particolare nel consentire loro di presentare reclamo nella propria lingua. Sarebbe pertanto in contrasto con tali obiettivi privare tali vittime, una volta espletate le formalità previe direttamente dinanzi al mandatario stesso, e potendo esse esperire un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, della possibilità di notificare gli atti giudiziari al mandatario stesso ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice competente secondo il diritto internazionale» (così CGUE, 10 ottobre 2013, Spedition Welter, cit., punto 24). In base a tale dictum, pertanto,la domanda deve essere proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, da notificarsi in Italia presso il mandatario.

Riguardo alla procedura di risarcimento diretto tramite mandatario non vi è dubbio che la richiesta debba essere formulata nella lingua del paese di residenza del danneggiato: l'art. 21, comma 5, 2° alinea, VI Direttiva avverte che il mandatario «deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa». Tutte le questioni attinenti, invece, alla disciplina del processo instaurato avanti il giudice italiano, non espressamente disciplinate dalle norme comunitarie (e da quelle che in Italia ne hanno dato attuazione), sono regolate dalla lex fori: ad es., riguardo alla lingua degli atti (art. 122 c.p.c.).

La legge applicabile in materia di sinistri stradali non è regolata da una disciplina speciale. In particolare, il considerando 35 della Dir. 2009/103/CE stabilisce che il sistema d'indennizzo tramite mandatario «non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie». Alla materia in esame sono riferibili l'art. 62, L. n. 218/1995 nei confronti del responsabile, l'art. 61, L. n. 218/1995 in relazione all'azione diretta verso l'assicurazione (cfr. sub art. 151 Cod. Ass., Commentario breve al diritto delle assicurazioni, a cura di G. Volpe Putzolu, Padova, 2013, 652) e il Reg. CE n. 864/2007 (c.d. Roma II). D'altro canto, non poche sono le questioni che emergono nella casistica in relazione alle controversie risarcitorie originate dalla circolazione stradale: sulle ipotesi più rilevanti cfr. S. Toffoletto, Sinistri stradali: applicazione del Regolamento Roma II, in Ri.Da.Re; F. Martini, Sinistri avvenuti all'estero, in Ri.Da.Re.).

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