Minore cade durante una lezione di sci: se la pista è inadeguata, la responsabilità è della maestra di sci
10 Aprile 2017
IL CASO Un minore, durante una lezione di sci collettiva, cade, riportando lesioni per le quali i suoi genitori chiedono il risarcimento del danno. Il giudice di prime cure accoglie la domanda ma la Corte d'appello di Trento la rigetta, considerando diligente l'operato della maestra ed assente la colpa della Scuola di Sci cui la professionista appartiene. I genitori del danneggiato ricorrono ora in Cassazione, affidando la pretesa a cinque motivi.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA MAESTRA DI SCI La Suprema Corte premette che la Corte di merito ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di legittimità nel ritenere di tipo contrattuale la responsabilità della maestra e della scuola di sci, e del conseguente criterio di ripartizione dell'onere della prova (Cass. civ., n. 3612/2014, Cass. civ., sez. Un., n. 13533/2001), ma ritiene che la stessa sia incorsa in due «errori clamorosi».
DINAMICA DELLA CADUTA La Cassazione chiarisce che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere non contestata la circostanza che l'allievo avesse già percorso la pista nei giorni precedenti l'incidente: un teste aveva negato la circostanza in primo grado e non era stato proposto alcun appello sul punto. Inoltre è da escludere che la dinamica del sinistro descritta in primo grado dalla Scuola, ossia che l'allievo sia caduto incrociando quasi da fermo le punte degli sci, «possa dirsi acquisita alle risultanze processuali perché non contestata».
PISTA INADEGUATA E PESSIME CONDIZIONI METEO La Corte ritiene comunque che le allegazioni sulla conoscenza o meno della pista da parte dell'allievo, anche qualora provate, non possono considerarsi decisive rispetto all'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla maestra e sulla scuola di sci. Proprio perché è insito nell'apprendimento della disciplina sciistica il rischio di cadute, la Cassazione ricorda che il maestro ha il dovere di non esporre ad ulteriori rischi il minore che gli sia stato affidato. Ma il minore aveva dedotto la responsabilità della scuola e della maestra di sci perché l'incidente era avvenuto su pista tortuosa ed inaadeguata, anche a causa delle condizioni metereologiche avverse nel giorno dell'evento: vi era stata un'abbondante nevicata ed il sentiero non era stato battuto. Il fatto che egli avesse già percorso la pista non dimostra che, in quelle specifiche condizioni, la stessa fosse adeguata alle sue capacità. Ed anche la circostanza che egli abbia effettivamente incrociato le punte degli sci non deve essere automaticamente ricondotta alla sua disattenzione, ben potendosi ascrivere invero alla scelta imprudente della maestra di far percorrere ai suoi allievi un sentiero non ancora battuto.
Non riscontrando dunque valenza risolutiva nelle allegazioni della Scuola di Sci, stante l'incertezza e insussistenza degli elementi di prova utilizzati, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata, ricordando quanto già espresso da Cass. civ., n. 3612/2014: «Nel caso di danno alla persona subito dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente». |