Dalla accertata illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi non discende automaticamente il risarcimento dei danni
10 Giugno 2016
La segnalazione di sofferenza del cliente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica. Inoltre, dalla accertata illegittimità della suddetta segnalazione, non può farsi discendere automaticamente il risarcimento dei pregiudizi, sia sotto il profilo del danno patrimoniale sia sotto il profilo del danno non patrimoniale per le conseguenze derivate dalla lesione dell'immagine immagine e della reputazione (nella specie, non provati). |