Il danno biologico per morte del figlio va calcolato in base alla durata effettiva della vita del defunto
10 Luglio 2014
In tema di risarcimento dei danni per incidente stradale, che abbia causato la morte del figlio, l'ammontare del danno biologico va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. La risarcibilità di tale danno si trasmette agli eredi iure heriditatis.
Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491
I fatti. I genitori di un ragazzo deceduto a causa di un incidente stradale, chiedevano il risarcimento dei danni subiti all'altro automobilista coinvolto nello scontro e alla società assicurativa. Il Tribunale di Caltanissetta accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento di una somma a titolo di danno biologico iure hereditatis e di un'ulteriore somma a titolo di danno morale iure proprio. La Corte d'appello, adita dalla società, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava in solido la ricorrente e l'automobilista responsabile dell'incidente al pagamento di una somma complessiva, inferiore a quella stabilita in primo grado, da divedere tra gli eredi del defunto. I genitori decidevano, allora, di ricorrere in Cassazione.
Valutazione del danno biologico se il danneggiato è deceduto. Con il primo motivo sostenevano la violazione degli artt. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), 2056 c.c. (valutazione dei danni) e 2059 c.c. (danno non patrimoniale). Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito aveva inserito un proprio indice di adeguamento alle circostanze del caso concreto e non aveva tenuto conto che il danno-morte si trovi fuori dal danno biologico per intensità e entità, sicché il giudice avrebbe dovuto incrementare la liquidazione dello stesso e non decrementarla.
Il danno biologico è temporaneo, ma massimo nell'entità e intensità, e si trasmette agli eredi. Per consolidata giurisprudenza di legittimità «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure heriditatis; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato all'inabilità temporanea, e la sua liquidazione dovrà tener conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte» (Cass., n. 23053/2009).
La quantificazione del danno non andava commisurata con riferimento alla durata probabile della vita ma all'inabilità temporanea subita. Osserva la Cassazione che la Corte d'appello aveva correttamente rispettato tale orientamento, infatti, dopo aver ritenuto errata la quantificazione del danno biologico da postumi permanenti operata dal primo giudice, commisurandola a tutta la durata della vita, aveva provveduto a ricalcolare tale danno prendendo in considerazione il danno biologico da inabilità temporanea, considerando l'entità massima di lesione alla salute, con conseguente diritto degli eredi a conseguire tale somma. Risulta, quindi, del tutto infondato il primo motivo di ricorso, poiché è pacifico il principio per il quale l'ammontare del danno biologico vada calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. Con il secondo motivo di ricorso i genitori lamentavano la mancata liquidazione del danno biologico iure proprio, del danno edonistico e dell'errata quantificazione del danno morale. Ad avviso dei ricorrenti andava loro riconosciuto un diritto al risarcimento autonomo e distinto, trattandosi di lesioni di diritti della persona costituzionalmente protetti. Adducevano, infatti, che il danno conseguente all'interruzione traumatica del rapporto parentale con il congiunto dovesse configurare un diritto al risarcimento iure proprio di tutti i danni non patrimoniali, comprensivo delle sofferenze psicofisiche e dei danni c.d. esistenziali consistenti nell'irrimediabile alterazione degli assetti affettivi e relazionali della famiglia. La Corte specifica che il danno alla salute subito dai familiari è sicuramente danno non patrimoniale risarcibile iure proprio, ma solo quando i danneggiati provino adeguatamente il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito (Cass., n. 3549/2004). Nel caso di specie, la domanda era stata posta genericamente senza nessuna allegazione documentativa delle conseguenze patologiche subite dai famigliari.
Il danno edonistico va ricompreso nel danno morale. Nell'affrontare la questione del danno edonistico, ricorda la Suprema Corte, che questo deve valutarsi unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio. Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., esclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche sofferenze patite dai famigliari, che altrimenti andrebbero a costituire duplicazioni risarcitorie vere e proprie. E' comunque onere del giudice tener conto di tutte le caratteristiche del danno non patrimoniale del singolo caso, andando eventualmente ad incrementare la somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., n. 21716/2013). Rileva il Collegio che la Corte d'appello aveva provveduto al risarcimento del danno morale considerando anche lo stretto vincolo parentale e il grande dolore per la perdita dell'unico figlio. La sentenza impugnata si è perciò adeguata ai principi della Corte di Cassazione, secondo i quali la liquidazione del danno morale, sofferto per il decesso di un familiare a seguito di incidente stradale, sfugge ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito e come tali non sindacabili in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, adeguatamente motivati. Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso.
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