Garante Privacy vs “La Zanzara”: il Tribunale di Milano conferma l'illecito trattamento dei dati personali di Radio 24

Redazione Scientifica
10 Luglio 2015

Il Tribunale di Milano conferma il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, con il quale era stata dichiarata l'illiceità della acquisizione e diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra l'ex Ministro Barca e un imitatore dell'allora Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ideata ed eseguita dalla radiotrasmissione “La Zanzara” di Radio 24 – Il sole 24 ore s.p.a.. I fautori dello scherzo erano riusciti a raccogliere e diffondere informazioni personali e politiche della vittima dello scherzo, ingannando l'ex Ministro e sfruttando la vera amicizia intercorrente tra questi e Nichi Vendola.

La “punizione” dello “scherzo” de “la Zanzara”. Il Garante per la protezione dei dati personali dichiarava l'illiceità della acquisizione e diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra Fabrizio Barca (ex ministro del Governo Monti) e il suo “finto” amico Nichi Vendola. “Finto” non perché alla base, tra i due soggetti, non vi fosse un sincero rapporto amicale, bensì perché l'interlocutore di Barca, durante quella telefonata, non era il reale amico dell'ex ministro, ma un attore ingaggiato da Radio24 – Il sole 24 ore s.p.a., imitatore dell'allora Presidente della Regione Puglia. Lo stesso Garante, inoltre, vietava l'ulteriore diffusione di suddetta conversazione.

Il ricorso de Il sole 24 ore. Il provvedimento del Garante veniva, successivamente, impugnato da Il Sole 24 ore, che ne chiedeva l'annullamento o la declaratoria di nullità o la revoca. In particolare, nel merito, rilevava che:

- «nella telefonata registrata non erano stati divulgati dati sensibili ed opinioni politiche» dell'”intercettato”;

- che «i giornalisti fautori dello scherzo telefonico non avevano posto in essere gli artifizi vietati dell'art. 2 del Codice deontologico»;

- che «la notizia divulgata – avente ad oggetto il coinvolgimento e l'ingerenza di De Benedetti nella formazione del Governo Renzi – non avrebbe potuto essere acquisita diversamente»;

- infine, che «la valutazione in ordine alla liceità del trattamento doveva prescindere dalle modalità di acquisizione e focalizzarsi sull'essenzialità dell'informazione».

La tesi del Garante della Privacy. Il Garante chiedeva, invece, il rigetto del ricorso, dal momento che «le considerazioni svolte da Barca nella conversazione telefonica erano da considerarsi dati personali di natura sensibile» e che «nella vicenda in esame era stato posto in essere un artificio, consistito nella circostanza che il collaboratore di Radio 24 si era finto Nichi Vendola al fine di raccogliere e diffondere una conversazione telefonica privata sulla possibile candidatura di Barca nel governo Renzi».

La tesi della “vittima” de “la Zanzara”. Fabrizio Barca deduceva che :

- «diffondere le confidenze fatte al telefono al finto Nichi Vendola costituivano dati personali idonei a rivelare opinioni politiche e, dunque, dati sensibili»;

- «che il giornalista di Radio 24 non aveva semplicemente celato la sua identità fingendosi altro da sé, ma si era spacciato per un'altra persona, specificatamente individuata».

La normativa: cosa si intende per «dato personale»? Il Tribunale di Milano, nel pronunciarsi, ricorda che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dalla L. n. 201/2011, dato personale è «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

E per «dato sensibile»? La lett. d) del medesimo articolo, poi, stabilisce che tra i dati sensibili rientrano «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Il contenuto della telefonata registrata. Nel corso della conversazione registrata dalla radiotrasmissione “La Zanzara”, il resistente Barca, che all'epoca dei fatti era ministro uscente della Coesione Territoriale del Governo Monti, credendo di parlare con il suo amico Nichi Vendola, rivelava che dietro la sua candidatura a ministro dell'Economia nel governo Renzi c'era l'interessamento dell'imprenditore De Benedetti; manifestava, sempre nel corso della telefonata, le suo opinioni critiche e le sue preoccupazioni rispetto al coinvolgimento di un imprenditore nelle operazioni politiche.

La decisione del Tribunale di Milano: giusto punire l'illecito trattamento dei dati sensibili… Le informazioni raccolte e diffuse dalla trasmissione “La Zanzara” devono considerarsi dati personali e in particolari dati sensibili. Il ministro Barca, difatti, aveva espresso direttamente le proprie opinioni politiche, le sue preoccupazioni per le manovre di un imprenditore dietro un'operazione politica e, inoltre, rivelava il suo rifiuto alla proposta di entrare a far parte di un governo nel quale trovava spazio il “potere imprenditoriale”; infine, definiva l'operazione suddetta come caratterizzata da «irresponsabilità politica», da un «elemento disumanizzante» e da un elevato «livello di personalismo».

… e le “scorrette” modalità di acquisizione delle informazioni. Inoltre, il Tribunale rileva che le modalità di acquisizione della conversazione telefonica è riconducibile all'artificio di cui all'art. 2 del Codice deontologico in quanto:

1) il giornalista è riuscito a parlare al telefono con il ministro Barca di argomenti relativi alla sua posizione in merito al coinvolgimento di De Benedetti nella formazione del futuro governo Renzi solo grazie all'espediente rappresentato dal fingersi un amico di Barca, precisamente, Nichi Vendola.

2) il giornalista non si era, pertanto, limitato a celare la propria identità ma, violando il principio di correttezza, si era attribuito l'identità di una persona determinata, che si trovava in un rapporto privilegiato con l'interlocutore, allo scopo di riceve informazioni private.

Sulla base di tali argomenti, il Tribunale meneghino rigetta il ricorso de il Sole 24 ore e condanna lo stesso al pagamento delle spese di lite in favore del Garante e di Fabrizio Barca.

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