L'occasionalità necessaria nella responsabilità ex art. 2049 c.c.
11 Agosto 2016
Il casus decisus. La Cassazione si è occupata della vertenza insorta tra una signora che aveva citato in giudizio una compagnia di assicurazioni chiedendo la liquidazione di fondi d'investimento sottoscritti dal padre, di cui la medesima era unica erede, per il tramite di un agente della compagnia stessa, domandando in subordine la condanna della società al risarcimento dei danni subiti ex art. 1228 o 2049 c.c.. La compagnia assicurativa, dal canto suo, si era difesa sostenendo che gli investimenti nei fondi de quibus erano completamente estranei al proprio oggetto sociale e che pertanto non era tenuta a risponderne.
I precedenti gradi di giudizio. Il Tribunale di Padova aveva riconosciuto in capo alla compagnia assicurativa la sussistenza della responsabilità dei padroni e dei committenti di cui all'art. 2049, condannandola al risarcimento di un'ingente somma di danaro in favore dell'attrice. Sentenza riformata completamente dalla Corte d'Appello di Venezia, la quale, rigettando le pretese dell'attrice, l'aveva condannata alla restituzione di quanto ricevuto in forza della pronuncia resa in prime cure. La Suprema Corte, nell'affrontare la delicata questio iuris, ha sottolineato che il contenuto precettivo dell'art. 2049 c.c. viene sintetizzato nella locuzione per cui la responsabiltà indiretta del committente per il fatto dannoso del dipendente postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra illecito e rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti. Nella prospettiva, di carattere chiaramente politico, di porre a carico dell'impresa i danni cagionati da coloro della cui prestazione l'impresa si avvale, sulla base del brocardo cuius commoda, eius incommoda, la Cassazione aveva già in passato ammesso l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. anche in materia di assicurazioni, anche in assenza di un rapporto di natura subordinata tra l'agente e la compagnia di assicurazioni.
Requisiti di sussistenza del nesso di occasionalità necessaria. Nel rigettare le istanze formulate dalla ricorrente, la Cassazione ha precisato che il rapporto di occasionalità necessaria postula pur sempre che il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, cui il datore di lavoro non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. Tale principio era stato, secondo gli Ermellini, correttamente applicato dalla Corte territoriale, che aveva rilevato come i contratti conclusi dal dante causa della ricorrente non apparissero in alcun modo sussumibili nella tipologia dei prodotti assicuratici, poichè non vi era assunzioni di rischi da parte del gestore. |