Consulente contabile è inadempiente, ma manca la prova del danno: negato il risarcimento
10 Ottobre 2014
Il tribunale di Milano pur riconoscendo l'inadempimento professionale del consulente cui era affidata la gestione contabile e tributaria -qualificandola come obbligazione di risultato- nega il risarcimento alla società attrice in quanto la domanda risulta generica (al limite della nullità per indeterminatezza) e non supportata da elementi probatori per il danno lamentato.
Trib. Milano, 24 giugno 2014, n. 8412
I fatti. La “Fratelli Gr. snc.” di AG. e CG. stipula un contratto per la gestione contabile, fiscale e tributaria della società con il sig. DP. A seguito di omessa presentazione telematica da parte dell'intermediario delle annuali dichiarazioni delle imposte, la società domanda al tribunale di Milano che sia dichiarato l'inadempimento della controparte all'incarico professionale di consulenza contabile e fiscale affidatole, nonché la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti. Il giudice, rilevata una certa frammentarietà nella documentazione riportata dalla parte attrice, respinge le richieste risarcitorie.
Obbligazione di risultato e prova dell'inadempimento. Il giudice specifica che la prestazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni in qualità di intermediario fiscale è di mera attività materiale e costituisce un'obbligazione di risultato (e non un'obbligazione di mezzi, come invece avviene in genere per le prestazioni d'opera intellettuale). In merito agli oneri probatori dunque grava su parte attrice quello di dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto; onere del convenuto è quello si provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533, Cass. n. 2720/2009; Cass. n.205/2007). Il convenuto ammette l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA e dell'invio telematico delle dichiarazioni di redditi 2005-2009; inoltre l'infrazione fiscale per l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 2003 viene contestata dalla Agenzia delle Entrate alla contribuente negli avvisi di accertamento prodotti. Il convenuto, peraltro, non ha dedotto la sussistenza di particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c., del caso fortuito o di forza maggiore, da escludersi del tutto nel caso di specie, relativo alla mancata trasmissione di dichiarazione dei redditi. Il tribunale ritiene pertanto provata la sussistenza dell'inadempimento del convenuto e la colpa, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Mancanza di prove di danno risarcibile. Il tribunale tuttavia non riconosce adeguatamente provata la sussistenza e la risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice. Il giudice sottolinea come il credito vantato dall'Erario risulti privo del carattere di definitività, essendo ancora pendente il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di configurare l'esistenza ad oggi di un danno risarcibile. La domanda risarcitoria non può essere qualificata quale domanda di condanna generica al risarcimento e non può pertanto trovare accoglimento. Nello specifico, dai documenti prodotti dall'attrice, non emerge la prova dei danni conseguenti all'inadempimento del convenuto, infatti l'iscrizione a ruolo della somma (astrattamente evocativa della definitività dell'accertamento promosso a carico della contribuente) non offre prova della certezza ed effettività del danno. Per calcolare il risarcimento del danno (sia emergente che di lucro cessante) nei casi come quello in esame, in cui non c'è certezza dell'entità del danno, si potrebbe procedere secondo un criterio di rilevante probabilità. Per farlo però parte attrice avrebbe dovuto presentare in giudizio elementi relativi alla presunzione di definitivo recupero del credito da parte dell'Erario, fondati sull'esistenza di beni e garanzie del contribuente debitore già aggrediti esecutivamente, oppure una richiesta di rateizzazione del debito con il pagamento delle rate scadute sino al momento di definizione della domanda di risarcimento (cfr. Cass. n. 8293/2012). Questo avrebbe perlomeno provato un rischio concreto di pregiudizio, che si configura come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso (cfr. Cass. n. 10072/2010). Il tribunale accerta l'inadempimento del convenuto ma rigetta le domande risarcitorie in merito al danno conseguente all'omessa presentazione delle dichiarazioni annuale Iva.
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