Il Tribunale di Rimini sulla configurazione giuridica del danno catastrofale
11 Novembre 2016
Il danno c.d. catastrofale - conseguente alla sofferenza patita dalla vittima a causa delle lesioni riportate nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita - presuppone, per la sua configurazione giuridica (e conseguente risarcibilità), lo stato di coscienza della vittima, che abbia percepito la propria fine imminente: il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, infatti, è imperniato sulla riparazione del danno quale conseguenza pregiudizievole (effettivamente) scaturente dall'evento lesivo, e non già sulla “sanzione” della condotta del danneggiante, attraverso il medio logico del danno in re ipsa. |