La responsabilità del custode del parco giochi in caso di infortuni
11 Febbraio 2016
Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi. (Nella specie, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, a fronte della mancata custodia del parco giochi balneare, in cui la minore, scendendo dalla corda – destinata all'arrampicata - si infortunava cadendo sul gancio metallico, non visibile sulla sabbia, che pericolosamente legava la corda a terra) |